1 luglio 2011

Diana G., Espa e più: Contro le barriere architettoniche, progetto di legge in Regione

ciao a tutti ecco il Progetto di legge del Gruppo PD in Consiglio Regionale, predisposto da Giampaolo con la mia collaborazione, che vogliamo sia uno strumento legislativo sul quale aprire un ampio coinvolgimento e contributo da parte delle persone con disabilità e le loro associazioni. Aspettiamo commenti ed emendamenti!
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
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PROPOSTA DI LEGGE
N. …
presentata dai Consiglieri regionali
DIANA Giampaolo – ESPA - AGUS  - BARRACCIU – BRUNO - COCCO Pietro – CORDA - CUCCA - CUCCU - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI –PORCU - SABATINI - SOLINAS Antonio - SANNA Gian Valerio - SORU
il 29 Giugno 2011

“Disposizioni tecniche ed interventi finanziari per favorire l'autonomia, la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con disabilità attraverso la promozione dell'accessibilità ambientale ed il superamento delle barriere architettoniche e percettive per la piena fruibilità degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico”.
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
A circa vent’ anni dopo dell'entrata in vigore della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 " Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche", emerge con forza la necessità di operare una revisione integrale del testo legislativo, in seno alle disposizioni normative di più recente data ed in armonia della decisione 2001/903/CE del 3 Dicembre 2001 che ha proclamato l’anno 2003, l' "Anno Europeo per le Persone con Disabilità".
L’obiettivo di tale iniziativa volgeva a sensibilizzare e contrastare i fenomeni di discriminazione delle persone con disabilità e dare avvio ad una più azione positiva finalizzata all’attuazione di strumenti operativi atti a migliorare l’integrazione sociale dei disabili, come quelli diretti all’eliminazione delle barriere, della revisione delle norme sociali, delle politiche, delle culture e promozione di un ambiente accessibile capace di dare, in una società che deve poter essere per tutti inclusiva!, ad essi sostegno.
Si annovera inoltre sulla tematica “La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” ratificata dall’Italia attraverso la LEGGE 3 marzo 2009 , n. 18 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. In particolare l’accessibilita’ e’ compresa tra i principi della stessa, insieme a quelli della non discriminazione e delle pari opportunita’ per tutti i cittadini in qualsiasi condizione essi si trovino: l’art.9 della convenzione disciplina l’accessibilita’ “al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita,”[…].
Da tali presupposti nasce pertanto questa proposta di legge, in armonia al principio che la tutela del diritto alla partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità inizia dal momento in cui la possibilità di un autonomo utilizzo degli ambienti e degli oggetti con cui interagisce viene reso possibile.
A tal proposito un fattore di rilevanza è quello legato alla sempre maggiore innovazione tecnologica che caratterizza gli strumenti a disposizione della disabilità, tanto da poterne sintetizzare la portata nella definizione di "facilitatori della vita di relazione", termine nel quale possono essere ricomprese tutte gli arredi, le suppellettili, i segnalatori acustici, i segnalatori visivi, ecc. che consentono alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane. Ma in tale ambito figurano in particolare anche quella serie di strumentazioni automatizzate, sempre più correntemente classificate nel termine di "domotica", intesa come tecnologia applicata all'elettronica per la gestione della casa, ai fini di consentire un sempre maggior grado di autonomia alle persone con disabilità.
In questa prospettiva il nuovo articolato si prefigge l'obiettivo di introdurre un testo organico con elementi di semplificazione e flessibilità in materia di promozione dell'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e percettive, attraverso strumenti di più agile e celere adozione in adeguamento all'evoluzione normativa, tecnologica, ecc. dei diversi aspetti della materia, secondo i principi della progettazione universale o design for all,  con la quale si intende “la progettazione di prodotti ed ambienti utilizzabili da tutti, nella più larga misura possibile, senza necessità di adattamenti o di progettazione speciale” allo scopo di semplificare la vita per chiunque indifferentemente dalla loro età e caratteristiche fisiche (es. altezza, capacità di vedere ed udire, mobilità degli arti ecc).

CAPO I - Disposizioni Generali.
Art. 1, individua le finalità della legge (il promuovere iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità, la visitabilità e, più in generale, la piena fruibilità degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con disabilità);
Art. 2, introduce le definizioni a cui si farà riferimento nel seguito del progetto di legge regionale;
Art. 3, individua i beneficiari che potranno avvalersi della suddetta proposta.
§ Tra questi, nella consapevolezza che la vita di relazione della persona con disabilità, quale cittadino esso è, non si ferma alle esigenze connesse alla propria abitazione, al proprio lavoro o alla funzione dei servizi pubblici, ma si estende anche all'ambito della mobilità, del tempo libero, della cultura, della vacanza, sia essa di carattere solo ed esclusivamente turistico, sia essa finalizzata all'accrescimento del proprio benessere psico-fisico, tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni si è ritenuto opportuno includere anche le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.
§ Beneficiari del finanziamento non saranno inoltre esclusivamente le persone con disabilità o coloro che abbiano in carico i citati soggetti, ma anche chi li rappresenti ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6, "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" e successive modificazioni.
Art. 4, elenca le competenze e gli oggetti dell'intervento finanziario della Regione.

CAPO II - Disposizioni Edilizie.
Il capo attiene gli aspetti di connessione con la disciplina urbanistica ed edilizia, tratta in particolare le norme per la realizzazione degli interventi edilizi, gli strumenti a carattere programmatorio−pianificatorio e le facilitazioni per interventi edilizi su immobili abitati da persone con disabilità.
Art. 5, disciplina i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti (nell'articolo viene precisato che le disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive nel campo della ristrutturazione edilizia si applicano alla parte di edificio oggetto dell'intervento);
Art. 6, individua gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive soggetti a denuncia di inizio di attività (con l'articolo in esame si è inteso dare risposta plausibile e legittima alle richieste, da più parti avanzate, di semplificazione della procedura di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive negli edifici esistenti);
Art. 7, relativo ai piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive (l'articolo stabilisce in capo alla Giunta regionale la facoltà di adottare delibere per la redazione e la revisione dei Piani di eliminazione barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 e articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992);
Art. 8, disciplina le risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive;

Art. 9, sulle facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità (come si può vedere al primo comma dell'articolo viene ridotta del 100 per cento l'entità del contributo di costruzione dovuto in relazione ad incrementi di volume o di superficie utile, realizzati dai soggetti di cui all’art. 2 della presente legge, riconosciuti in situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i).


CAPO III - Interventi finanziari per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche e percettive degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico
In tale capo vengono individuate le azioni finanziabili a termini del presente disegno di legge, precisando in particolare la misura minima e la misura massima del sostegno finanziario della Regione.
Art. 10, per gli Edifici e spazi pubblici;
Art. 11, per gli edifici e spazi privati e aperti al pubblico;
Art. 12, per gli edifici privati e edifici e spazi dell'edilizia residenziale privata;
Art. 13, per i facilitatori della vita di relazione;
Art. 14, adeguamento degli importi dei contributi regionali.

CAPO IV - Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto
All'interno di questo capo viene trattato il tema specifico degli interventi finanziari relativi trasporti pubblici e privati.
Art. 15, per l’accessibilità ai servizi di trasporto;
Art. 16, per l’ adattamento di mezzi di locomozione privati.

CAPO V - Funzioni regionali

Il capo indica le specifiche competenze della Giunta regionale per l'attuazione delle disposizioni del disegno di legge regionale.
Art. 17, introduce il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.
§ Viene definito il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno entro cui la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive definendo l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili, i criteri di ripartizione di detti fondi, le priorità di intervento, i criteri e le modalità per la concessione agli enti pubblici e ai soggetti privati.
Art. 18, relativo allistituzione del Centro regionale (detto anche Osservatorio Permanente) di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive e sull'accessibilità ambientale.
Art. 19, relativo allistituzione del Comitato tecnico scientifico del Centro Regionale quale strumento di consulenza per l'attuazione di quanto previsto dalle presente legge sempre nell'ambito del Centro regionale.
Art. 20, sulla realizzazione di progetti specifici diretti a rispondere ai principi della cosiddetta progettazione universale o design for all, finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità e nello stesso tempo, che possano essere utilizzati dalla maggior parte di persone possibili tenendo conto quindi di tutti gli utilizzatori potenziali in una procedura di progettazione incentrata sugli utenti, che implica a sua volta il tener conto della loro “diversità”. Ad esempio, importante è la Progettazione Universale nell'ambito delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT - “Information and Communication Technology”) che non deve essere intesa come l'impegno di proporre una soluzione unica per tutti, ma come un approccio incentrato sull'utente, per realizzare prodotti che possano automaticamente soddisfare l'insieme possibile di abilità, requisiti e preferenze dei singoli utenti. Conseguentemente il risultato del processo di progettazione non deve essere considerato come un singolo progetto, ma come uno spazio progettuale popolato di alternative appropriate, insieme alla spiegazione del fondamento logico di ogni alternativa, ossia, le caratteristiche specifiche di ogni utente ed ogni contesto di uso per i quali le alternative sono state progettate.
Art. 21, demanda alla Giunta regionale l’adozione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive presenti negli spazi ed edifici di proprietà regionale od utilizzati dall'amministrazione regionale, di cui all' articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986.”), e all' articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”), e s.m.i.

CAPO VI - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni

Nei cinque articoli che compongono il capo vengono fornite indicazioni temporali e pratiche per la presentazione delle domande di contributo da parte di enti pubblici, degli enti e soggetti privati, l'assegnazione di fondi regionali alle province e ai comuni, le modalità di erogazione dei contributi, ulteriori adempimenti della Giunta regionale.
Art. 22, domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 23, domande di contributo degli enti e dei soggetti privati.
§ Le disposizioni in argomento stabiliscono il termine per la presentazione delle istanze di contributo dei soggetti pubblici alle province e dei soggetti privati ai comuni. Detto termine, che viene individuato in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento suddetto, inoltre, consente di formulare la domanda sulla base di una effettiva e legale conoscenza dell'avvenuta adozione del Piano annuale di intervento.
Art. 24, assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni.
§ Province e comuni sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini sopra definiti, a trasmettere alla Regione la determinazione del fabbisogno complessivo, a seguito dell'esperimento della necessaria fase istruttoria.
Art. 25, sulle modalità di erogazione dei contributi.
Art. 26, ulteriori adempimenti della Giunta regionale.
§ Le disposizioni dell'articolo si pongono lo scopo di perseguire obiettivi di snellezza e di certezza nelle procedure per l'attuazione delle disposizioni della nuova normativa regionale in materia di erogazione dei contributi.
§ Viene pertanto demandato alla Giunta regionale l'onere di stabilire:
a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo, che potranno quindi subire modificazioni mediante semplice provvedimento amministrativo, circoscrivendo od ampliando l'ambito di applicazione della legge regionale secondo gli intendimenti della Giunta regionale commisurati all'entità delle risorse disponibili ed alla specificità delle politiche che l'Amministrazione regionale intende mettere in atto;
b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo che dovrà essere improntata a criteri di essenzialità;
c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa, tra cui le relative autorizzazioni edilizie che potranno essere, pertanto, acquisite anche nella parte finale del procedimento, avuta la certezza di attribuzione del finanziamento.

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 27, norma finanziaria.
§ L'articolo stabilisce il necessario raccordo tra le indicazioni della spesa prevista dalla proposta di legge regionale e le necessarie risorse per attuarle.
Art. 28, disposizioni transitorie
§ La disposizione in argomento delimita, sotto il profilo temporale, l'applicazione della nuova disciplina in materia di intervento finanziario della Regione, facendolo decorrere dalla prima approvazione del Piano annuale di intervento, successivo all'entrata in vigore della legge.
Art. 29, abrogazioni.
§ L'articolo stabilisce l'abrogazione della legge regionale del 30 agosto 1991, n. 32, "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche."


TESTO DEL PROPONENTE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna in armonia della disciplina organica dello Stato in materia, promuove interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità, la visitabilità e, più in generale, la piena fruibilità degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con disabilità.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge s’intendono per “persone con disabilità” i soggetti disciplinati dalla Legge 3 marzo 2009, n. 18 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”), dalla Legge 3 aprile 2001, n. 138 (“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”), dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dalla Legge 15 ottobre 1990 n. 295 (“Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”), dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) e in generale, tutti coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie o comunque funzionali del proprio organismo tale da esigere, relativamente il loro stato, l’abbattimento delle barriere architettoniche e/o percettive.
2. Per le definizioni di barriere architettonica e percettiva, e di accessibilità, visitabilità e adattabilità si fa riferimento al Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 ("Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"), alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"), nonchè successive modificazioni e/o integrazioni.








        


Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) gli enti pubblici;
b) enti e soggetti privati, che gestiscono attività commerciali, scolastiche, culturali e ricreative in locali e spazi aperti al pubblico;
c) gli enti e soggetti pubblici ivi comprese le aziende (tra cui si annoverano, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le aziende sanitarie regionali e le agenzie territoriali per la casa) che gestiscono servizi e patrimoni di pubblica utilità;
d) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
e) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese;
f) le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Imposta sul reddito delle persone fisiche"), e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile.  
g) le strutture residenziali e semiresidenziali a carattere comunitario o familiare presso cui soggiornino temporaneamente o vivano abitualmente persone con funzione motoria e/o sensoriale totalmente o gravemente compromessa, a condizione che siano già autorizzate al funzionamento in quanto rispondenti ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa statale e regionale.  

 

Art. 4
Competenze ed interventi della Regione

1. Per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la regione:
a) promuove e sostiene l’ attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono l’ integrazione sociale delle persone con disabilità;
b) promuove e favorisce la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici edili o comunque professionisti della disciplina considerata, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive;
c) promuove interventi di disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata;
d) promuove, pianifica e finanzia progetti, interventi e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti a garantire la fruibilità degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico;
e) pianifica gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione, come montascale, pedane mobili, elevatori, manicotti, segnalatori acustici, segnalatori visivi, ecc. (art. 13);
f) favorisce gli interventi finanziari per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con disabilità (art. 15);
g) favorisce gli interventi finanziari per l'adattamento di mezzi di locomozione privati (art.16);
h) adotta il piano annuale di intervento (art.17), per l'accessibilità ed il superamento/eliminazione delle diverse tipologie di barriere architettoniche e percettive;
i) istituisce e provvede al funzionamento del Centro Regionale (detto anche Osservatorio Permanente) di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive e sull’accessibilità ambientale (art. 18);
l) istituisce il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale (art. 19);
m) provvede alla realizzazione dei progetti diretti a rispondere ai principi della progettazione universale o design for all (art. 20) e agli interventi sul patrimonio regionale di cui all’articolo 21;
n) favorisce gli interventi finanziari per la redazione o revisione dei piani comunali e provinciali di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, in ottemperanza alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;
o) assegna alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento;
p) predispone, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, un apposito regolamento di attuazione per definire adeguate disposizioni prestazionali e, in subordine, se l'ambito trattato lo richiede, anche prescrizioni tecniche e procedurali ad integrazione e specificazione di quelle di cui alla presente legge.

      CAPO II

      Disposizioni edilizie

Art. 5
Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche e procedurali a specificazione di quelle indicate nel testo presente, atte a garantire la fruizione degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico, stabilite con apposito regolamento tecnico di attuazione della medesima, approvato con delibera della Giunta regionale, entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato Tecnico Scientifico  di cui all'articolo 19, e sentite le Commissioni consiliari competenti in materia, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.
2. La mancata approvazione del regolamento non esime l'amministrazione regionale e gli Enti delegati dall'obbligo di attuare, per quanto di competenza e nei tempi previsti, gli adempimenti definiti nella presente legge.

3. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche e percettive, né ai volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti speciali;

4. Negli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di recupero non è concessa la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e s.m.i. Qualora tecnicamente possibile, sono sempre da preferire sistemi di sollevamento verticali, come ascensore o elevatore, piuttosto che apparecchi servoscala.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal provvedimento di cui al comma 1, nonché nelle more dell'approvazione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche e percettive;

6. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

Art. 6

Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive soggetti a denuncia di inizio di attività
1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la denuncia di inizio di attività, in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti nella destinazione d'uso;
c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonché immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, previo preventivo parere o autorizzazione richiesti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) e s.m.i, e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente.

2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 deve riferirsi alla realizzazione d'interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dev'essere corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 9.

3. La denuncia di inizio d'attività di cui al comma 1 è disciplinata dall'articolo 23 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") e successive modificazioni.

4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all'esito della denuncia di inizio di attività si applica, in ogni caso, il comma 6 dell'articolo 9.

Art. 7
Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive

1. La Giunta regionale, sentito il parere degli organismi di competenza in materia dell’Assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica e del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 19, adotta delibere per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive di cui all'articolo 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986”), dell'articolo 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i.

2. Al fine di poter procedere ad un più approfondito e competente esame dei progetti, finalizzato alla promozione ed al superamento delle barriere architettoniche,  percettive e ambientali di ogni natura, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei servizi offerti dal Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive e sull'accessibilità ambientale di cui al successivo articolo 18.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni e province che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

Art. 8
Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive

1. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 7, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per la promozione dell'accessibilità e  l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all’articolo 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") e s.m.i., e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica, ivi comprese le somme introitate, cosiddette contributi di concessione ai sensi dell' articolo 37 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (“Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.”), dell’art. 2, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e s.m.i., nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libera   circolazione e sosta in spazi riservati alle persone con disabilità.

2. La percentuale dei proventi annuali che i comuni riservano alla realizzazione di interventi per la promozione dell'accessibilità e  l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive di cui al comma 1, è ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti.

3. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 9                                            
Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità

1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati dai soggetti di cui all’art. 2 della presente legge, riconosciuti in situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i), dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del cento per cento.

2. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo A (con apposita redazione di uno studio particolareggiato del comparto interessato), B e C di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U  (“Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) e s.m.i. sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi realizzati in aderenza agli edifici esistenti e nella superficie massima di 40 metri quadri per creare servizi indispensabili alle esigenze di vita delle persone con gravi disabilità motorie, come la realizzazione di nuovi vani, bagni, spogliatoi, spazi per l'installazione di apparecchiature per la riabilitazione, nonché l'adeguamento dei locali abitativi in genere.

4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dall'azienda ASL attestante la situazione di handicap grave (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104  e dell'articolo 94, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge finanziaria 2003) relativa alla persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente.

6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata quinquennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti con grave disabilità di cui al comma 1.

7. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie. L'istanza deve comunque ottenere riscontro entro sessanta giorni dalla sua presentazione trascorsi i quali si intende favorevolmente accolta.

CAPO III

Interventi finanziari per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche e percettive degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico

Art. 10
Edifici e spazi pubblici

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità e all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici sedi di servizi di pubblica utilità gestiti da privati accreditati e gli edifici di edilizia residenziale pubblica negli spazi comuni e nelle singole unità abitative, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino a un massimo di Eur 30.000,00, secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

3. Tra gli interventi finanziabili con il contributo di cui al presente articolo, sono compresi anche l'acquisto e la posa in opera di ausilî ed attrezzature direttamente finalizzati a favorire l'autonomia della persona con disabilità nonché ausilî ad alta tecnologia per il controllo ambientale.

Art. 11
Edifici e spazi privati e aperti al pubblico

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità e all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive in edifici e spazi privati aperti al pubblico, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, fino a un massimo di euro 20.000,00 per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

3. Tra gli interventi finanziabili con il contributo di cui al presente articolo, sono compresi anche l'acquisto e la posa in opera di ausilî ed attrezzature direttamente finalizzati a favorire l'autonomia della persona disabile nonché ausilî ad alta tecnologia per il controllo ambientale.

Art. 12
Edifici privati e edifici e spazi dell'edilizia residenziale privata

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità ed il superamento/eliminazione delle barriere architettoniche e percettive in spazi comuni ed in unità abitative afferenti ad edifici privati, edifici di edilizia residenziale privata e di edilizia residenziale agevolata, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con fondi regionali possono essere concessi contributi nella seguente misura: per interventi del costo di Eur 7.000,00 il contributo copre l'intero ammontare della spesa preventivata ed autorizzata non copribile con altre fonti di finanziamento pubblico; per l'ulteriore parte eccedente il contributo copre il 50% della spesa preventivata ed autorizzata fino a un massimo di Eur 20.000,00 per ogni singolo intervento così come definito nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22 giugno 1989, n. 1669 "Circolare esplicativa della legge 9 Gennaio 1989, n. 13" e s.m.i., non finanziabile con altre risorse pubbliche.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e successive modificazioni.

3. Le opere finanziabili possono riguardare anche opere non descritte nella normativa vigente in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, purché sia dimostrata la loro rispondenza con le esigenze indotte dalla specifica disabilità dell'interessato.

4. Tra gli interventi finanziabili con il contributo di cui al presente articolo, sono compresi anche l'acquisto e la posa in opera di ausilî ed attrezzature direttamente finalizzati a favorire l'autonomia della persona con disabilità nonché ausilî ad alta tecnologia per il controllo ambientale.

Art. 13
Facilitatori della vita di relazione

1. Per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, come definiti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, con fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 25.000,00 per ogni singolo intervento.

 

Art. 14
Adeguamento degli importi dei contributi regionali

1. Gli importi dei contributi regionali di cui agli articoli 10, 11,12,13 sono annualmente incrementati di un valore definito in sede di approvazione della legge finanziaria regionale che non dovrà essere comunque inferiore alla perdita percentuale del potere di acquisto della valuta corrente, calcolata sulla base dell'indice Istat dell'anno precedente/corrente.

CAPO IV

Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto

Art. 15
Accessibilità ai servizi di trasporto

1. La Giunta regionale, sentito il parere degli organismi di competenza in materia dell’Assessorato regionale dei Trasporti, e sentito anche quello del Comitato tecnico scientifico del Centro Regionale di cui all’art. 19, stabilisce le modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.

2. Ai fini di consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

3. I contributi di cui al comma 2, da assegnare in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta, sono assegnati privilegiando le iniziative che consentono la continuità, a bordo dei mezzi di trasporto, dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, installati o da installare a terra presso i centri intermodali
passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.

Art. 16
Adattamento di mezzi di locomozione privati

1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore alcinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 15.000,00.

2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovvisti di patente, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 15.000,00.

3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

CAPO V

Funzioni regionali

Art. 17
Piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive

1. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive nel quale sono definiti:
a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali disponibili sugli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, tenendo conto dei limiti di cui al successivo comma 2;
c) le priorità di intervento;
d) i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, lettera b), valgono le seguenti limitazioni:
a) i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti e soggetti pubblici e degli enti e soggetti privati gestori di servizi accreditati, non debbono superare il 50% dell'ammontare complessivo dei fondi previsti dalla presente legge;
b) i fondi destinati alla realizzazione dei progetti diretti a rispondere ai principi della progettazione universale di cui all’articolo 20, non debbono superare il 20% dell'ammontare complessivo dei fondi previsti dalla presente legge.

3. La Giunta regionale, con l’atto deliberativo di approvazione del piano, destina le risorse economiche per il funzionamento inoltre del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive e sull'accessibilità ambientale (art. 18) e del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 19.

4. Nel caso di interventi sul patrimonio di proprietà di enti e soggetti pubblici, i criteri verranno definiti tenendo prioritariamente conto dell'avvenuta assunzione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive così come previsto dall' articolo 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall' articolo 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.

Art. 18
Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive e sull'accessibilità ambientale

1. La Giunta regionale istituisce il centro regionale (detto anche Osservatorio permanente) di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive, sull'accessibilità ambientale, su proposta deliberativa dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, che ne è titolare e che opererà d'intesa con l'Assessore dell’ Igiene e sanita' e dell'assistenza sociale;

2. L'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, d'intesa con l'Assessore dell’ Igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, provvede a incaricare della gestione dell'attività del centro regionale, idonea struttura regionale che potrà avvalersi per la sua conduzione o,  più limitatamente, per la realizzazione di specifiche iniziative, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale od altri soggetti individuati, in conformità alla normativa vigente, a seguito di bando pubblico ed in base a criteri di documentata esperienza e competenza nel campo della promozione dell'accessibilità ambientale e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive;

3. Il centro regionale opera, in costante e forte integrazione operativa a livello regionale e nazionale, le aziende ASL e la rete dei servizi pubblici e del privato sociale e del volontariato attivi nel campo della promozione dell'accessibilità ambientale e del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e percettive ed altresì nel campo dello studio, conoscenza e valutazione degli ausilî tecnici e delle biotecnologie finalizzate al miglioramento delle funzioni delle persone con disabilità.

4. Il centro regionale è deputato allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) suggerire indicazioni in merito a criteri di valutazione delle proposte progettuali, quando le stesse non siano comprese o conformi alla vigente normativa in tema di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche e percettive;
b) valutare ed esprimere pareri su specifici casi, su richiesta delle amministrazioni locali, di aziende pubbliche, e di associazioni ed organizzazioni non lucrative;
c) raccogliere delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico;
d) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera c) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;
e) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
f) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

5. Il centro regionale promuove e contribuisce alla realizzazione di centri provinciali rispetto ai quali svolge funzioni di coordinamento. I centri provinciali sono prioritariamente finalizzati ad offrire informazione e consulenza tecnica a singoli cittadini al fine di individuare soluzioni per l'autonomia personale in particolare in ambito domestico. Sono inoltre chiamati a specializzarsi nel fornire consulenza sulle misure necessarie a rimuovere o ridurre barriere, nonché a facilitare le attività quotidiane all'interno di abitazioni private ed a strutture pubbliche o private aperte al pubblico presenti nel territorio di riferimento. A tale fine, i centri provinciali potranno avvalersi di esperti competenti in materia e si avvarranno del supporto del centro regionale in tutti i casi in cui risulti utile fruire delle risorse che tale realtà potrà offrire.

Art. 19
Comitato tecnico scientifico del Centro Regionale

1. Quale strumento di consulenza per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge nell'ambito del centro regionale viene istituito un apposito comitato tecnico scientifico; il comitato viene costituito dalla Giunta regionale, su proposta deliberativa predisposta dall'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, d'intesa con l'Assessore dell’ Igiene e sanita' e dell'assistenza sociale. Tale deliberazione dovrà determinare i criteri operativi della formazione e funzionamento del comitato stesso, garantendo il necessario supporto amministrativo e tecnico.

2. Il comitato è composto, indicativamente, da esperti in materia di accessibilità ambientale e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive con competenze differenziate in ambito progettuale, sanitario, sociale ed amministrativo; da funzionari dell'amministrazione regionale dei settori competenti per le materie oggetto delle presente legge, da esperti o tecnici indicati dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale delle persone con disabilità presenti ed operanti a livello regionale e/o provinciale nonché da membri indicati dalla Consulta Regionale delle persone con disabilità di cui alla Legge Regionale 30 maggio 2008, n.7 (“Istituzione della consulta regionale della disabilità”).

Art. 20
Progetti diretti a rispondere ai principi della progettazione universale

1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, sentite le associazioni dei disabili, la realizzazione di progetti specifici diretti a rispondere ai principi della cosiddetta progettazione universale, finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità e nello stesso tempo, che possano essere utilizzati dalla maggior parte di persone possibili relative ad edifici e spazi pubblici e privati, e privati aperti al pubblico, compresi quelli soggetti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, previa intesa, per questi ultimi, con il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'articolo 17, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1.

Art. 21
Interventi sul patrimonio regionale

1. La Giunta regionale adotta il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive presenti negli spazi ed edifici di proprietà regionale od utilizzati dall'amministrazione regionale, di cui all' articolo 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e all' articolo 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., e lo aggiorna annualmente, prevedendo inoltre con appositi finanziamenti, aggiuntivi a quelli indicati nella presente legge, l'entità delle risorse da destinare ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive esistenti nel patrimonio regionale, sulla base di priorità individuate nel contesto del piano stesso.

CAPO VI

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni

Art. 22
Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 10 e 13, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda alla provincia nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della Sardegna (BURAS) del piano annuale di intervento all'articolo 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa;

2. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 15 le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale presentano domanda alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione dell'intervento da realizzare, nonché della relativa spesa.

Art. 23
Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 13, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi presentano domanda al comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa;

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui alle lettere b), e), f), g) del comma 1 dell'articolo 3, anche i condomini degli immobili in cui hanno la residenza le persone con disabilità.

3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 16, i soggetti interessati presentano domanda al sindaco del comune ove essi hanno la residenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della relativa spesa.

Art. 24
Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 22 e 23, le province ed i comuni, all'esito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili;

2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17;

3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

Art. 25
Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, attestante le spese sostenute, salvo quanto previsto dal comma 2;

2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari importo:
a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
b) dal comune ai soggetti privati beneficiari;

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dai benefici concessi;

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16;

5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 22 e 23, è disposta la revoca del contributo;

6. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16;

7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate;

8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche e percettive in edifici o spazi di cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese dalle stesse effettuate;

9. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a carico le persone con disabilità o li rappresentano, nonché a favore dei condomini di cui al comma 2 dell'articolo 23, risultati beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge a seguito di regolare istanza, anche nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta prima dell'emissione del relativo mandato.  In detta ipotesi il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori o l'acquisto di beni per l'eliminazione delle barriere architettoniche e/o percettive hanno avuto luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state sostenute con fondi propri.

Art. 26
Ulteriori adempimenti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, in relazione a quanto previsto nel capo III e nel presente capo:
a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo;
b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e le relative modalità di presentazione, in ragione di criteri di essenzialità;
c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa tra cui le relative autorizzazioni edilizie.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 27
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l’attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall’anno 2012, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 (norme in materia di contabilità).

Art. 28
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione in armonia alla presente legge, si applicano a far data dalla prima approvazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, del piano annuale di intervento previsto dall'articolo 17.

       Art. 29
Abrogazioni

1. E’  abrogata la Legge Regionale del 30 agosto 1991, n. 32, "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche."

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.











2 commenti:

ANTONIANO DASSU ha detto...

CIAO, MARCO, MI HA SEGNALATO QUESTA INIZIATIVA DI PROPOSTA DI LEGGE R. MATTEO FENU, UN COMPAGNO NONCHE' UN CARO AMICO, CREDO DI POTER DIRE CHE IN LINEA DI MASSIMA L'ARTICOLATO PUO' ANDAR BENE, MI PERMETTO DI SUGGERIRTI NELLA PRIMA PARTE SULLE LINEE GENERALI, DOVRESTI TROVARE UN TERMINE CHE ACCOMPAGNI LA PARTE EMOZIONALE E DI DIGNITA' DEL FRUITORE, DI QUEL DETERMINATO INTERV. ARCHITETTONICO E/O UTILIZZO DOMOTICO. MI SPIEGO NEGLIO, DOVE LAVORO IO , IN UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IN UN EDIFICIO STORICO, CON VINCOLI ARCHITETTONICI E DI SALVAGUARDIA....., HO CERCATO DI SENSIBILIZZARE ATTRAVERSO UN INTERROGAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE, SUL FATTO CHE I DIVERSI DIPENDENTI E CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP, ANZIANI, CON PROBLEMI FISICI PIU' O MENO GRAVI POTESSERO ACCEDERE AL PALAZZO DALL'INGRESSO PRINCIPALE, CON LA SEMPLICE POSA IN AGGIUNTA AI TRE GRADINI DI ACCESSO DI UN CORRIMANO, DI TRACHITE, IN ACCIAIO INOX O IN PLESSIGLASS TRASPARENTE, E AMMOVIBILE.(PER QUELLEPARTICOLARI ESIGENZE ISTITUZIONALI TIPO MANIFESTAZIONI UFFICIALI ECC...)LASCIANDO ALL'AMMIN. LA SCELTA PIUù ADATTA ALLA SOLUZIONE; DI TUTTA RISPOSTA, SILENZIO ASSOLUTO, L'EDIFICIO NON PUO' ESSERE MODIFICATO NELLA SUA ORIGINARIA FACCIATA, I DIRIGENTI MOTIVANO, LA REGOLARITA' E L'ADEGUAMENTO ALLE LEGGI IN MATERIA, CON L'AVER PERMESSO L'ACCESSO AL PALAZZO, DAL RETRO. IO TI CHIEDO SE E' GIUSTO CHE LA DOVE UN INDIVIDUO PUO' E RIESCE A PERCORRERE, LA CASA COMUNE, NELLA FATTISPECIE, EDIF. COMUNE DI CARBONIA. AMMINISTR. ROSSA DA SEMPRE...CON PARI DIGNITA' , DA CITTADINO LIBERO E PARTECIPE, ANCHE QUALE CONTRIBUENTE, DEBBA VENIRE UMILIATO CON FURBESCA E VOLUTA ALCHIMIA.(IO, DA PERSONA CON HANDICAP, SE POSSO VOGLIO POTER SCEGLIERE) SE TI PUO' AIUTARE IN PAESI MOLTO PIU' AVANTI DEL NOSTRO, MI RIFERISCO AL NORD EUROPA, VENGONO REALIZZATI DEI TORNANTI CON LE GIUSTE PENDENZE, CHE SI INTEGRANO NELLA SCALINATA DEGLI EDIFICI SIA STORICI CHE DI NUOVA PROGETTAZIONE, CHE NON DETURPANO IN ALCUN MODO ASSOLUTAMENTE NULLA. SALUTI ANTONIANO

Marco Espa ha detto...

grazie Antoniano rimaniamo in contatto la mia email è marco.espa@gmail.com