26 settembre 2009

Comunicato stampa: ESPA (PD): Alluvione, ci vuole un piano SALVA casa


Mentre in Consiglio Regionale prosegue la discussione sul piano casa, le pioggie cadute ieri hanno di nuovo messo in crisi il territorio di Capoterra , in particolare le zone gia duramente colpite dall'alluvione 2008

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"E' piovuto relativamente poco - dichiara Marco Espa - e il nostro territorio è andato nuovamente in crisi: Frutti d'oro, su Loi, su Spantu, Rio san Girolamo. Mentre in Consiglio regionale si discute del piano casa (che nulla dice sul dissesto irogeologico), Capoterra ha bisogno di discutere di una legge SALVA case, per salvare le case di chi le ha già, e la vita dei 10 mila residenti da possibili nuove alluvioni.
Urge la discussione del nostro progetto di legge tutto relativo non a contributi ma alla definitiva messa in sicurezza del territorio, presentato ad aprile e che ancora giace in consiglio regionale. E' urgente discuterlo, la gente ha paura, sa che non ci sono risorse per la messa in sicurezza definitiva del territorio. L'unico strumento è l'urgente discussione del progetto di legge che prevede stanziamenti per 40 milioni di euro e che sarà sicuramente provvidenziale per finanziare lo studio per la sicurezza del territorio che presto sarà consegnato agli organi regionali.
Serve inoltre che ci sia la proroga dei poteri al commissario straordinario per l'alluvione, attualmente Ugo Cappellacci, in corso di scadenza. Bisogna risanare oltre a Capoterra , zona a rischio per eccellenza, tutto il bacino del Cagliaritano, Pirri, Monserrato, Assemini, cosi densamente abitato. Ci servono anche risorse dallo Stato che ricordo, fino ad oggi ci ha concesso incredibilmente solo 6 milioni di euro."

Qui sotto il progetto di legge

PROPOSTA DI LEGGE N. 6

presentata dai Consiglieri regionali

ESPA - SANNA Gian Valerio - PORCU

il 2 aprile 2009

Interventi strutturali per la messa in sicurezza dell'area interessata dagli eventi alluvionali nel Comune di Capoterra



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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende colmare un vuoto normativo in materia di urgenti interventi strutturali per la messa in sicurezza delle aree interessate agli eventi alluvionali nel Comune di Capoterra.

In questo momento, dopo l'immediata azione pubblica di ristoro dei danni subiti dai privati, bonifica e primo ripristino delle aree interessate, rimane estremamente urgente la definitiva messa in sicurezza del bacino idreogeologico del Rio San Girolamo onde poter dare nuova serenità, oggi mancante, alla popolazione del territorio a rischio che si può stimare intorno alle 20.000 persone.

Capoterra è un territorio che, in particolare negli ultimi 50 anni, ha visto fenomeni di vasta antropizzazione: ricordiamo un solo dato significativo, la superficie occupata dall'edificato interno del bacino del Rio San Girolamo è passata da 10,29 ettari del 1960 a 278,22 del 2006 con un aumento di più del 2.500 per cento in così pochi anni.

Oggi si manifesta la necessità di dare seguito con estrema urgenza, sulla base degli studi nel frattempo portati avanti dalle strutture della Regione e in corso di realizzazione, a tutti quegli interventi di messa in sicurezza di lungo periodo, di sistemazione idraulica ed idrogeologica dell'area che resta, sotto il profilo generale, ancora vulnerabile ed a rischio. Manca, peraltro, un piano di protezione civile in grado di riportare le popolazioni insediate a livelli accettabili di qualità della vita in rapporto al rischio.

L'articolo 2 prevede a tal fine la redazione di un Piano straordinario di interventi infrastrutturali in grado di risolvere in via definitiva, e per le condizioni oggettive dei luoghi, le condizioni di rischio mediante la previsione di opere idrauliche, urbanistiche ed architettoniche adeguate. In particolare, per ridare sicurezza e serenità alla vita quotidiana della popolazione sono previsti, al comma 3 dell'articolo 2, interventi di informazione costante, attraverso tecnologie che prevedano l'uso della messaggistica istantanea (sms) e tutti i sistemi atti a tenere aggiornati i cittadini dell'evoluzione degli eventi climatici considerati a rischio.

L'articolo 3 prevede, infine, una dotazione finanziaria straordinaria al Comune di Capoterra per il ripristino ambientale, le opere viarie ed i servizi generali necessari alla ricostruzione urbanistica degli insediamenti investiti dall'alluvione e densamente abitati, comprese le infrastrutture dei condomini delle località colpite, danneggiate non solo dall'alluvione, ma anche dall'uso necessario dei mezzi pesanti di soccorso. Propone inoltre la costituzione del "Parco fluviale San Girolamo" al fine di ridare vivibilità al territorio e agli di una zona così duramente colpita.

Le procedure previste nella presente proposta di legge sono in gran parte in capo al commissario delegato per l'alluvione e vengono approvate dall'Autorità di bacino regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto della legge

1. La Regione Sardegna, per far fronte all'evento eccezionale del 22 ottobre 2008 che ha interessato il territorio di Capoterra, predispone un Piano straordinario di interventi, nelle aree ricadenti nel bacino idrografico del Rio San Girolamo, in cui sono ricompresi interventi di messa in sicurezza, sistemazione e riassetto idrogeologico ed interventi di edilizia residenziale per le abitazioni da delocalizzare. Predispone, altresì, un piano di protezione civile per l'intero territorio del Comune di Capoterra, che individua le modalità di allarme ed evacuazione della popolazione nei casi di situazioni di emergenza.

 

Art. 2
Natura degli interventi

1. Il Piano straordinario di interventi predisposto dal Commissario delegato per l'alluvione sulla base degli studi già a disposizione dell'Amministrazione regionale e di quelli in via di acquisizione, avviati dopo l'evento del 22 ottobre 2008, è approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino unico regionale e prevede gli interventi in deroga alle norme vigenti.

2. Il Piano straordinario individua gli interventi di riassetto idrogeologico e le abitazioni ricadenti in aree a rischio per cui si rende necessaria l'eventuale delocalizzazione. Gli interventi di riassetto idrogeologico ricompresi nel Piano sono approvati e realizzati con procedure di urgenza. Per la delocalizzazione delle abitazioni la Regione, anche attraverso il recupero di risorse finanziarie nazionali e comunitarie, si fa carico del 100 per cento degli oneri incidenti sui privati.

3. Il Servizio di Protezione Civile entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge predispone il Piano di protezione civile per il Comune di Capoterra che è approvato dalla Giunta regionale. Il Piano deve prevedere, individuando forme di coordinamento tra i livelli istituzionali preposti alla protezione civile, le modalità:
a) di informazione, prevenzione e formazione della popolazione;
b) di allarme anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate comprensive di adeguati sistemi di messaggistica istantanea e di allertamento;
c) di intervento per l'evacuazione preventiva della popolazione in caso di previsione di situazioni di emergenza, in particolare legate a eventi meteorologici e idrogeologici di rilevante problematicità.

 

Art. 3
Contributo straordinario al Comune di Capoterra - Costituzione del Parco fluviale San Girolamo

1. Al Comune di Capoterra è concesso un contributo straordinario di euro 10.000.000 per le opere di ripristino ambientale, della viabilità e infrastrutturali site nel territorio comunale anche all'interno delle pertinenze comuni condominiali private delle località e frazioni di Frutti d'oro, Rio San Girolamo e Poggio dei Pini e per promuovere e costituire il "Parco fluviale San Girolamo", anche attraverso modalità partecipative di coinvolgimento diretto della popolazione e delle associazioni di cittadini e del territorio formalmente costituite.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 40.000.000 per l'anno 2009.

2. Alla relativa spesa iscritta nel bilancio della Regione per l'anno 2009 si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione di cui al titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

 






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