20 aprile 2008

Una città a misura di persona. Leggi la proposta di legge

Carissimi qui sotto potete leggere una proposta di legge regionale (primo firmatario Mario Bruno) che auiterà le città sarde a migliorare la vivibilità per coloro che si fanno cura degli altri: credo sia un atto dovuto nei confronti in particolare di tutti coloro che spesso devono impazzire nel riuscire a conciliare una vita lavorativa con i compiti di cura familiare.
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

Proposta di legge

dei Consiglieri Bruno, Espa, Porcu, Pinna, Cerina


Disposizioni regionali per il coordinamento dei tempi delle città
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge 8 marzo 2000, n. 53 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi”, si caratterizza per l’importanza prioritaria che essa assegna alla esigenza di razionalizzazione della gestione dei tempi nella città e per l’interesse alla promozione di forme di solidarietà sociale nella utilizzazione del tempo.
Le costanti trasformazioni nel lavoro e nella vita sociale plasmano il tempo rendendolo una risorsa scarsa e preziosa che ha a che fare con l’organizzazione sociale, sempre più complessa e permeata da vincoli e rigidità della città, e con i bisogni, differenziati e qualificati, delle popolazioni. Una città è vivibile, accogliente e amica di chi ci vive e ci lavora se restituisce tempo ai cittadini, ovvero se offre la possibilità a uomini e donne di conciliare tra loro il tempo di lavoro, il tempo della cura e della famiglia, ed il tempo per sé.
È soprattutto in relazione ai nuovi compiti di indirizzo affidati alle Regioni che è possibile valutare l’apporto della legge 53/2000 in materia di disciplina dei tempi delle città.
L’articolo 22 della citata legge prevede una specifica funzione di programmazione e di impulso da parte delle Regioni, chiamate da un lato a dettare criteri e procedure per la definizione dei piani territoriali di coordinamento degli orari, e dall’altro a premiare sia l’attuazione sia la costituzione delle banche dei tempi, con specifici incentivi finanziari.
Quindi, rispetto al passato, quando per effetto dell’abrogato articolo 36 della legge 142/1990 le Regioni avevano un ruolo residuale potendo eventualmente dettare criteri per il coordinamento degli orari delle città, oggi esse sono “vincolate” all’esercizio di tale potere: vi è una responsabilizzazione diretta delle Regioni operata dall’articolo 22 della legge 53/2000, e l’esercizio del potere normativo da parte delle stesse ne costituisce il primo e significativo punto.
Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende dare attuazione alle finalità della legge 53/2000 intervenendo sull’organizzazione dei tempi delle città e promuovendo l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
La proposta di legge individua nel coordinamento e nell’amministrazione dei tempi e degli orari uno strumento per promuovere la qualità della vita e le pari opportunità tra uomini e donne. Il mancato coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati costituisce infatti un vincolo per le cittadine e i cittadini nella definizione della propria “agenda quotidiana”.
In particolare per le donne la rigidità degli orari è una delle principali cause di abbandono o di non ingresso nel mercato del lavoro, con conseguenze negative anche sul tasso di natalità. La proposta di legge si inserisce quindi nell’ambito delle previsioni dell’art. 117 della Costituzione, comma 7: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.”
All’articolo 1 vengono indicate le finalità della legge. Si individua quale priorità trasversale la definizione delle azioni di coordinamento e armonizzazione degli orari, la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.
Dopo aver specificato all’articolo 2 i compiti spettanti alla Regione, vengono dettati, all’articolo 3, i criteri che i Comuni debbono seguire per l’adozione del piano territoriale dei tempi e degli orari di cui all’articolo 24 della legge 53/2000 e, in generale, per il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città.
Sotto questo profilo si evidenzia che tali criteri agiscono sia sulla qualità dei tempi di vita dei cittadini, sia sulla qualità urbana. Le politiche sull’uso del tempo stanno vivendo una seconda generazione caratterizzata da una maggiore accessibilità dei servizi, da una riqualificazione degli spazi pubblici, da una maggiore attenzione alla mobilità urbana con lo scopo di ridurre la congestione del traffico e l’uso dei mezzi di trasporto pubblico per specifiche necessità, in orari particolari e in zone anche periferiche delle aree urbane.
L’articolo 4 definisce modalità e contenuti dei piani territoriali. In particolare, il comma 4 disciplina gli orari di vendita degli esercizi commerciali, rendendo derogabili dai Comuni le chiusure nelle giornate festive del 25 aprile e 1 maggio, anche con accordi intercomunali e previa osservanza della disciplina già introdotta con la legge regionale 6 dicembre 2006, n.17. Il comma 5, inoltre, abroga l’art. 3 della citata legge regionale 6 dicembre 2006, n.17.
Con specifici finanziamenti erogati ai Comuni, in aggiunta a quelli statali previsti all’articolo 28 della legge 53/2000, la proposta di legge non si limita a promuovere l’attuazione del piano territoriale degli orari ma anche la costituzione e la promozione delle banche dei tempi (articoli 5 e 6). Vengono così incentivate forme innovative di solidarietà che favoriscono la qualità della vita dei singoli e delle comunità locali, attraverso il libero scambio di prestazioni utili ma senza valore di mercato. Questa nuova e ricca realtà associativa, nata dal principio dello scambio, alla pari, delle ore chieste ed offerte sulla base dei bisogni e delle capacità di ciascuno, reintroduce in modo ingegnoso nelle nostre città il mutuo aiuto tipico delle antiche relazioni di buon vicinato. Esse costituiscono una rete di cittadinanza attiva e solidale che è interesse della Regione sostenere, poiché favorisce la qualità della vita dei singoli e delle comunità locali.
Anche qui la norma corrisponde alla scelta di dar valore ai tempi non monetizzabili di cura, solidarietà, dono e scambio di servizi, assumendo il principio che il tempo è molto più che denaro. Per il perseguimento di tali finalità si è cercato di privilegiare, attraverso l’erogazione dei contributi ai Comuni, tutti quei progetti di adesione alle banche dei tempi o di cooperazione con altri enti locali volti alla costituzione delle banche medesime, ovvero iniziative dirette a disporre in loro favore locali, attrezzature, strumenti operativi e servizi, ovvero che organizzano una costante attività di promozione e informazione della loro esistenza e attività.
L’art. 7 sancisce gli obblighi a cui devono attenersi i Comuni beneficiari dei contributi di cui agli articoli 5 e 6.
La presente proposta di legge prevede, infine, un ulteriore ambito di intervento operativo: l’organizzazione di corsi di formazione professionale destinati al personale utilizzato dai Comuni nella progettazione del Piano dei tempi e degli orari e nei progetti attuativi ad esso collegati, nonché nei progetti di riorganizzazione dei servizi (articolo 8).
L’articolo 9 contiene, infine, la norma finanziaria con oneri pari a 300.000 euro annui, a partire dal 2008.


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Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.
1.La Regione, con la presente legge, promuove:
a)l’armonizzazione dei tempi della città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
b)l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale;
c)la riorganizzazione dei tempi delle attività lavorative e l’accessibilità ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire l’integrazione nella vita sociale e il riequilibrio tra donne e uomini;
d)le pari opportunità, la dimensione di comunità e la qualità della vita, nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione dei servizi, nella programmazione dei flussi di mobilità, nella modulazione dei tempi d’uso delle attrezzature e dei servizi.
2.La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui al capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Art. 2
Compiti della Regione
1. Per le finalità di cui all’art. 1 la Regione:
a)integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali;
b)adotta misure idonee a migliorare la funzionalità dei servizi, di concerto con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, favorendo il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, in armonia con le esigenze della comunità;
c)sostiene, a seguito di accordi e intese con gli enti interessati, le attività finalizzate all’attuazione dei progetti di coordinamento degli orari della città, di cui all’art. 4, e ne rende condivisibili le esperienze agli altri enti e ai cittadini, anche tramite la rete telematica regionale;
d)elabora criteri di riferimento per gli Enti Locali, finalizzati ad armonizzare le scelte relative alla dislocazione delle funzioni ed i servizi con i Piani territoriali dei tempi e degli orari, di cui all’art. 3;
e)concede finanziamenti ai Comuni per la predisposizione e l’attuazione dei Piani territoriali dei tempi e degli orari e per la costituzione, la promozione ed il sostegno delle banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
f)promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
2.L’amministrazione regionale adotta uno specifico piano per disciplinare gli orari e le modalità di apertura dei propri uffici centrali e periferici, di accesso ai medesimi e di erogazione dei servizi all’utenza, garantendo, anche attraverso l’informatizzazione dei propri servizi, la brevità dei tempi e le procedure più semplici per le prestazioni al pubblico. Il piano contiene anche le direttive per l’armonizzazione degli orari e delle modalità per la prestazione di servizi al pubblico da parte degli enti e delle agenzie dipendenti dalla Regione.
Successivamente alla sua prima elaborazione il piano viene adeguato alle previsioni dei piani territoriali di cui al’articolo 5. Il regolamento dei servizi e dei settori individua la struttura dell’amministrazione competente per l’elaborazione, l’attuazione e l’adeguamento del piano di cui al presente comma, che si avvale della consulenza del Comitato di cui all’articolo 5, comma 4.
3. In attuazione dell’articolo 26, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e dell’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tutte le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano alle finalità di cui alla presente legge secondo le modalità previste dai piani territoriali di cui all’articolo 5.

Art. 3
Piano territoriale dei tempi e degli orari
1.I Comuni, in forma singola o associata, adottano il rispettivo Piano territoriale dei tempi e degli orari. Il Piano è strumento unitario di indirizzo strategico per l’attuazione delle finalità della presente legge, e realizza il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari a livello comunale o sovracomunale. È articolato in progetti, anche sperimentali relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione.
2.Il Piano territoriale dei tempi e degli orari tiene conto dei seguenti criteri:
a)armonizzazione graduale degli orari dei servizi con le attività lavorative, secondo il criterio della pluralità dell’offerta, con schemi di orario e con tipologie differenziate, in modo da favorire l’autodeterminazione del tempo, l’adozione di modalità di lavoro volte a conciliare gli orari con gli impegni di cura, consentendo così una migliore qualità della vita;
b)razionalizzazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione in rapporto alle esigenze della popolazione residente, o di chi utilizza il territorio di riferimento per lavoro, turismo, accesso ai servizi pubblici;
c)programmazione degli orari delle attività commerciali in modo da garantirne la fruizione nelle diverse zone della città;
d)flessibilità e l’ampliamento degli orari di accesso ai servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari;
e)organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali, mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali e della durata settimanale, in modo da consentirne un’ampia fruizione;
f)coordinamento degli orari dei servizi turistici, professionali, nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero, al fine di renderli più facilmente accessibili;
g)coordinamento degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici, in relazione alla mobilità urbana e alle pratiche di vita quotidiana, anche al fine di ridurre l’utilizzo di mezzi di trasporto individuale privati;
h)organizzazione dell’accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici e per il tempo libero, anche assicurando i necessari mezzi di trasporto pubblico, al fine di rendere congruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla vita e al funzionamento delle diverse aree territoriali;
i)ottimizzazione degli spazi e dei servizi rivolti ai bambini ed alle bambine, riconoscendo loro il diritto a vivere, giocare e socializzare in sicurezza e serenità.

Art. 4
Coordinamento degli orari e dei tempi della città
1.I piani prevedono e coordinano tutti i progetti comunali volti ad armonizzare i tempi della città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.
2.I Comuni predispongono ed attuano i Piani e i progetti promuovendo opportune forme di consultazione e di informazione dei cittadini.
3.Per la predisposizione e per l’attuazione di ciascun Piano e dei relativi progetti è costituito nel singolo comune o nella forma associativa tra comuni un apposito tavolo di concertazione al quale possono partecipare i soggetti pubblici e privati di cui all’art. 25, comma 1 della legge 53/2000, per l’acquisizione di proposte e di pareri sulla definizione dei progetti comunali che attuano il coordinamento degli orari della città, e su eventuali sperimentazioni di modifica degli orari stessi. I Comuni, nell’ambito della concertazione, possono promuovere accordi e intese fra tutti i soggetti pubblici e privati, finalizzati all’attuazione del piano.
4.I progetti comunali di cui al comma 2, definiti secondo le procedure di cui al comma precedente, contenenti i principi che stabiliscono gli orari di vendita nel territorio, rispettano i criteri seguenti:
a)gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere;
b)gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il Comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l’esercizio di vendita oltre le ore 22,00, nonché l’apertura domenicale o festiva;
c)al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, il Sindaco attiva il tavolo di concertazione sulla base dei seguenti principi: rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, necessità di idonei servizi all’utenza anche attraverso la turnazione, periodi di maggiore afflusso turistico, tempi di vita e di lavoro dei cittadini;
d)i Comuni, anche con accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva;
e)non sono derogabili le chiusure relative alle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 e 26 dicembre.
5. L’articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2006 n. 17 è abrogato.

Art. 5
Contributi regionali per l’elaborazione e l’adozione dei Piani territoriali dei tempi e degli orari
1.La Regione eroga, annualmente, contributi ai Comuni ai fini della predisposizione ed attuazione dei Piani territoriali dei tempi e degli orari di cui all’art. 3.
2.I contributi, di cui al comma 1, sono concessi prioritariamente per:
a)progetti presentati da comuni che abbiano attivato nelle forme previste dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
b)interventi attuativi degli accordi tra i comuni ed altri soggetti pubblici e privati di cui all’art. 25, comma 2 della legge 53/2000.
3.La Giunta regionale, con propria deliberazione annuale, stabilisce i tempi di presentazione dei piani territoriali degli orari di cui all’art. 3, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, su proposta dell’assessore competente in materia di enti locali.
4.Per l’analisi e la valutazione delle domande di contributo è istituito presso la direzione generale della Presidenza della Giunta apposito comitato. Fanno parte del comitato esperte ed esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini; fanno parte del comitato il responsabile della struttura per il piano di cui all’articolo 2, comma 2 e la Presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità o una sua delegata.
5.I piani di cui al comma 3, pervenuti alla Regione, sono trasmessi al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con indicazione dell’ordine di priorità, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della legge 53/2000.

Art. 6
Contributi regionali per la costituzione, la promozione, il sostegno delle banche dei tempi
1.La Regione, in ottemperanza alle finalità di cui all’art. 2, comma 1 lettera d) sostiene la promozione da parte dei Comuni, di associazioni, denominate banche dei tempi, aventi esclusivamente gli scopi indicati al comma 1 dell’art. 27 della legge 53/2000 ed operanti nel territorio regionale.
2.Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga contributi ai Comuni che:
a)promuovono e sostengono la costituzione di “banche del tempo” disponendo a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi;
b)organizzano un’attività di promozione e informazione dell’esistenza e dell’attività svolta dalle banche dei tempi;
c)organizzano attività di formazione dei soggetti aderenti alle associazioni “banche del tempo”.
3.La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri, le modalità ed i tempi per l’erogazione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 7
Obblighi dei beneficiari dei contributi
1.La concessione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 comporta per i Comuni l’obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione.
2.I Comuni sono, altresì, tenuti a presentare, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 e del comma 3 dell’articolo 6 per l’erogazione dei contributi, idonea rendicontazione sull’utilizzo dei finanziamenti percepiti nell’anno precedente.
3.La corretta rendicontazione costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

Art. 8
Formazione professionale
1.La Regione nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, prevede nel piano regionale di formazione professionale specifici corsi di qualificazione, riqualificazione, di riconversione e aggiornamento del personale utilizzato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

Art. 9
Norma finanziaria
1.Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge sono valutati in euro 300.000,00 annui.
2.Nel bilancio della Regione per gli anni 2008-2010 sono apportate le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE:

UPB S08.01.002 FNOL parte corrente

anno 2008 € 300.000,00
anno 2009 € 300.000,00
anno 2010 € 300.000,00
anno 2011 € 300.000,00

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

IN AUMENTO

UPB S01.06.001 Trasferimenti agli enti locali - parte corrente

anno 2008 € 300.000,00
anno 2009 € 300.000,00
anno 2010 € 300.000,00
anno 2011 € 300.000,00
3.Alla attuazione della presente legge concorrono altresì i fondi di cui all’articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 3 (Disposizioni per il sostegno alla maternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) che sono iscritti nel bilancio della Regione con Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
4.Le spese derivanti dalla attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 10
Pubblicazione
1.La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
2.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Sardegna.


Cagliari, 18 aprile 2008




f.to

Mario Bruno
Marco Espa
Antioco Porcu
Stefano Pinna
Giovanna Cerina

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