1 luglio 2011

Diana G., Espa e più: Contro le barriere architettoniche, progetto di legge in Regione

ciao a tutti ecco il Progetto di legge del Gruppo PD in Consiglio Regionale, predisposto da Giampaolo con la mia collaborazione, che vogliamo sia uno strumento legislativo sul quale aprire un ampio coinvolgimento e contributo da parte delle persone con disabilità e le loro associazioni. Aspettiamo commenti ed emendamenti!
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________
PROPOSTA DI LEGGE
N. …
presentata dai Consiglieri regionali
DIANA Giampaolo – ESPA - AGUS  - BARRACCIU – BRUNO - COCCO Pietro – CORDA - CUCCA - CUCCU - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI –PORCU - SABATINI - SOLINAS Antonio - SANNA Gian Valerio - SORU
il 29 Giugno 2011

“Disposizioni tecniche ed interventi finanziari per favorire l'autonomia, la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con disabilità attraverso la promozione dell'accessibilità ambientale ed il superamento delle barriere architettoniche e percettive per la piena fruibilità degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico”.
****************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
A circa vent’ anni dopo dell'entrata in vigore della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 " Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche", emerge con forza la necessità di operare una revisione integrale del testo legislativo, in seno alle disposizioni normative di più recente data ed in armonia della decisione 2001/903/CE del 3 Dicembre 2001 che ha proclamato l’anno 2003, l' "Anno Europeo per le Persone con Disabilità".
L’obiettivo di tale iniziativa volgeva a sensibilizzare e contrastare i fenomeni di discriminazione delle persone con disabilità e dare avvio ad una più azione positiva finalizzata all’attuazione di strumenti operativi atti a migliorare l’integrazione sociale dei disabili, come quelli diretti all’eliminazione delle barriere, della revisione delle norme sociali, delle politiche, delle culture e promozione di un ambiente accessibile capace di dare, in una società che deve poter essere per tutti inclusiva!, ad essi sostegno.
Si annovera inoltre sulla tematica “La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” ratificata dall’Italia attraverso la LEGGE 3 marzo 2009 , n. 18 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. In particolare l’accessibilita’ e’ compresa tra i principi della stessa, insieme a quelli della non discriminazione e delle pari opportunita’ per tutti i cittadini in qualsiasi condizione essi si trovino: l’art.9 della convenzione disciplina l’accessibilita’ “al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita,”[…].
Da tali presupposti nasce pertanto questa proposta di legge, in armonia al principio che la tutela del diritto alla partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità inizia dal momento in cui la possibilità di un autonomo utilizzo degli ambienti e degli oggetti con cui interagisce viene reso possibile.
A tal proposito un fattore di rilevanza è quello legato alla sempre maggiore innovazione tecnologica che caratterizza gli strumenti a disposizione della disabilità, tanto da poterne sintetizzare la portata nella definizione di "facilitatori della vita di relazione", termine nel quale possono essere ricomprese tutte gli arredi, le suppellettili, i segnalatori acustici, i segnalatori visivi, ecc. che consentono alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane. Ma in tale ambito figurano in particolare anche quella serie di strumentazioni automatizzate, sempre più correntemente classificate nel termine di "domotica", intesa come tecnologia applicata all'elettronica per la gestione della casa, ai fini di consentire un sempre maggior grado di autonomia alle persone con disabilità.
In questa prospettiva il nuovo articolato si prefigge l'obiettivo di introdurre un testo organico con elementi di semplificazione e flessibilità in materia di promozione dell'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e percettive, attraverso strumenti di più agile e celere adozione in adeguamento all'evoluzione normativa, tecnologica, ecc. dei diversi aspetti della materia, secondo i principi della progettazione universale o design for all,  con la quale si intende “la progettazione di prodotti ed ambienti utilizzabili da tutti, nella più larga misura possibile, senza necessità di adattamenti o di progettazione speciale” allo scopo di semplificare la vita per chiunque indifferentemente dalla loro età e caratteristiche fisiche (es. altezza, capacità di vedere ed udire, mobilità degli arti ecc).

CAPO I - Disposizioni Generali.
Art. 1, individua le finalità della legge (il promuovere iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità, la visitabilità e, più in generale, la piena fruibilità degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con disabilità);
Art. 2, introduce le definizioni a cui si farà riferimento nel seguito del progetto di legge regionale;
Art. 3, individua i beneficiari che potranno avvalersi della suddetta proposta.
§ Tra questi, nella consapevolezza che la vita di relazione della persona con disabilità, quale cittadino esso è, non si ferma alle esigenze connesse alla propria abitazione, al proprio lavoro o alla funzione dei servizi pubblici, ma si estende anche all'ambito della mobilità, del tempo libero, della cultura, della vacanza, sia essa di carattere solo ed esclusivamente turistico, sia essa finalizzata all'accrescimento del proprio benessere psico-fisico, tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni si è ritenuto opportuno includere anche le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.
§ Beneficiari del finanziamento non saranno inoltre esclusivamente le persone con disabilità o coloro che abbiano in carico i citati soggetti, ma anche chi li rappresenti ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6, "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" e successive modificazioni.
Art. 4, elenca le competenze e gli oggetti dell'intervento finanziario della Regione.

CAPO II - Disposizioni Edilizie.
Il capo attiene gli aspetti di connessione con la disciplina urbanistica ed edilizia, tratta in particolare le norme per la realizzazione degli interventi edilizi, gli strumenti a carattere programmatorio−pianificatorio e le facilitazioni per interventi edilizi su immobili abitati da persone con disabilità.
Art. 5, disciplina i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti (nell'articolo viene precisato che le disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive nel campo della ristrutturazione edilizia si applicano alla parte di edificio oggetto dell'intervento);
Art. 6, individua gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive soggetti a denuncia di inizio di attività (con l'articolo in esame si è inteso dare risposta plausibile e legittima alle richieste, da più parti avanzate, di semplificazione della procedura di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive negli edifici esistenti);
Art. 7, relativo ai piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive (l'articolo stabilisce in capo alla Giunta regionale la facoltà di adottare delibere per la redazione e la revisione dei Piani di eliminazione barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 e articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992);
Art. 8, disciplina le risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive;

Art. 9, sulle facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità (come si può vedere al primo comma dell'articolo viene ridotta del 100 per cento l'entità del contributo di costruzione dovuto in relazione ad incrementi di volume o di superficie utile, realizzati dai soggetti di cui all’art. 2 della presente legge, riconosciuti in situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i).


CAPO III - Interventi finanziari per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche e percettive degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico
In tale capo vengono individuate le azioni finanziabili a termini del presente disegno di legge, precisando in particolare la misura minima e la misura massima del sostegno finanziario della Regione.
Art. 10, per gli Edifici e spazi pubblici;
Art. 11, per gli edifici e spazi privati e aperti al pubblico;
Art. 12, per gli edifici privati e edifici e spazi dell'edilizia residenziale privata;
Art. 13, per i facilitatori della vita di relazione;
Art. 14, adeguamento degli importi dei contributi regionali.

CAPO IV - Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto
All'interno di questo capo viene trattato il tema specifico degli interventi finanziari relativi trasporti pubblici e privati.
Art. 15, per l’accessibilità ai servizi di trasporto;
Art. 16, per l’ adattamento di mezzi di locomozione privati.

CAPO V - Funzioni regionali

Il capo indica le specifiche competenze della Giunta regionale per l'attuazione delle disposizioni del disegno di legge regionale.
Art. 17, introduce il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.
§ Viene definito il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno entro cui la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive definendo l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili, i criteri di ripartizione di detti fondi, le priorità di intervento, i criteri e le modalità per la concessione agli enti pubblici e ai soggetti privati.
Art. 18, relativo all’istituzione del Centro regionale (detto anche Osservatorio Permanente) di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive e sull'accessibilità ambientale.
Art. 19, relativo all’istituzione del Comitato tecnico scientifico del Centro Regionale quale strumento di consulenza per l'attuazione di quanto previsto dalle presente legge sempre nell'ambito del Centro regionale.
Art. 20, sulla realizzazione di progetti specifici diretti a rispondere ai principi della cosiddetta progettazione universale o design for all, finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità e nello stesso tempo, che possano essere utilizzati dalla maggior parte di persone possibili tenendo conto quindi di tutti gli utilizzatori potenziali in una procedura di progettazione incentrata sugli utenti, che implica a sua volta il tener conto della loro “diversità”. Ad esempio, importante è la Progettazione Universale nell'ambito delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT - “Information and Communication Technology”) che non deve essere intesa come l'impegno di proporre una soluzione unica per tutti, ma come un approccio incentrato sull'utente, per realizzare prodotti che possano automaticamente soddisfare l'insieme possibile di abilità, requisiti e preferenze dei singoli utenti. Conseguentemente il risultato del processo di progettazione non deve essere considerato come un singolo progetto, ma come uno spazio progettuale popolato di alternative appropriate, insieme alla spiegazione del fondamento logico di ogni alternativa, ossia, le caratteristiche specifiche di ogni utente ed ogni contesto di uso per i quali le alternative sono state progettate.
Art. 21, demanda alla Giunta regionale l’adozione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive presenti negli spazi ed edifici di proprietà regionale od utilizzati dall'amministrazione regionale, di cui all' articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986.”), e all' articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”), e s.m.i.

CAPO VI - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni

Nei cinque articoli che compongono il capo vengono fornite indicazioni temporali e pratiche per la presentazione delle domande di contributo da parte di enti pubblici, degli enti e soggetti privati, l'assegnazione di fondi regionali alle province e ai comuni, le modalità di erogazione dei contributi, ulteriori adempimenti della Giunta regionale.
Art. 22, domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 23, domande di contributo degli enti e dei soggetti privati.
§ Le disposizioni in argomento stabiliscono il termine per la presentazione delle istanze di contributo dei soggetti pubblici alle province e dei soggetti privati ai comuni. Detto termine, che viene individuato in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento suddetto, inoltre, consente di formulare la domanda sulla base di una effettiva e legale conoscenza dell'avvenuta adozione del Piano annuale di intervento.
Art. 24, assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni.
§ Province e comuni sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini sopra definiti, a trasmettere alla Regione la determinazione del fabbisogno complessivo, a seguito dell'esperimento della necessaria fase istruttoria.
Art. 25, sulle modalità di erogazione dei contributi.
Art. 26, ulteriori adempimenti della Giunta regionale.
§ Le disposizioni dell'articolo si pongono lo scopo di perseguire obiettivi di snellezza e di certezza nelle procedure per l'attuazione delle disposizioni della nuova normativa regionale in materia di erogazione dei contributi.
§ Viene pertanto demandato alla Giunta regionale l'onere di stabilire:
a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo, che potranno quindi subire modificazioni mediante semplice provvedimento amministrativo, circoscrivendo od ampliando l'ambito di applicazione della legge regionale secondo gli intendimenti della Giunta regionale commisurati all'entità delle risorse disponibili ed alla specificità delle politiche che l'Amministrazione regionale intende mettere in atto;
b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo che dovrà essere improntata a criteri di essenzialità;
c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa, tra cui le relative autorizzazioni edilizie che potranno essere, pertanto, acquisite anche nella parte finale del procedimento, avuta la certezza di attribuzione del finanziamento.

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 27, norma finanziaria.
§ L'articolo stabilisce il necessario raccordo tra le indicazioni della spesa prevista dalla proposta di legge regionale e le necessarie risorse per attuarle.
Art. 28, disposizioni transitorie
§ La disposizione in argomento delimita, sotto il profilo temporale, l'applicazione della nuova disciplina in materia di intervento finanziario della Regione, facendolo decorrere dalla prima approvazione del Piano annuale di intervento, successivo all'entrata in vigore della legge.
Art. 29, abrogazioni.
§ L'articolo stabilisce l'abrogazione della legge regionale del 30 agosto 1991, n. 32, "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche."


TESTO DEL PROPONENTE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna in armonia della disciplina organica dello Stato in materia, promuove interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità, la visitabilità e, più in generale, la piena fruibilità degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con disabilità.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge s’intendono per “persone con disabilità” i soggetti disciplinati dalla Legge 3 marzo 2009, n. 18 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”), dalla Legge 3 aprile 2001, n. 138 (“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”), dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dalla Legge 15 ottobre 1990 n. 295 (“Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”), dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) e in generale, tutti coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie o comunque funzionali del proprio organismo tale da esigere, relativamente il loro stato, l’abbattimento delle barriere architettoniche e/o percettive.
2. Per le definizioni di barriere architettonica e percettiva, e di accessibilità, visitabilità e adattabilità si fa riferimento al Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 ("Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"), alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"), nonchè successive modificazioni e/o integrazioni.








        


Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) gli enti pubblici;
b) enti e soggetti privati, che gestiscono attività commerciali, scolastiche, culturali e ricreative in locali e spazi aperti al pubblico;
c) gli enti e soggetti pubblici ivi comprese le aziende (tra cui si annoverano, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le aziende sanitarie regionali e le agenzie territoriali per la casa) che gestiscono servizi e patrimoni di pubblica utilità;
d) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
e) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese;
f) le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Imposta sul reddito delle persone fisiche"), e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile.  
g) le strutture residenziali e semiresidenziali a carattere comunitario o familiare presso cui soggiornino temporaneamente o vivano abitualmente persone con funzione motoria e/o sensoriale totalmente o gravemente compromessa, a condizione che siano già autorizzate al funzionamento in quanto rispondenti ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa statale e regionale.  

 

Art. 4
Competenze ed interventi della Regione

1. Per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la regione:
a) promuove e sostiene l’ attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono l’ integrazione sociale delle persone con disabilità;
b) promuove e favorisce la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici edili o comunque professionisti della disciplina considerata, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive;
c) promuove interventi di disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata;
d) promuove, pianifica e finanzia progetti, interventi e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti a garantire la fruibilità degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico;
e) pianifica gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione, come montascale, pedane mobili, elevatori, manicotti, segnalatori acustici, segnalatori visivi, ecc. (art. 13);
f) favorisce gli interventi finanziari per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con disabilità (art. 15);
g) favorisce gli interventi finanziari per l'adattamento di mezzi di locomozione privati (art.16);
h) adotta il piano annuale di intervento (art.17), per l'accessibilità ed il superamento/eliminazione delle diverse tipologie di barriere architettoniche e percettive;
i) istituisce e provvede al funzionamento del Centro Regionale (detto anche Osservatorio Permanente) di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive e sull’accessibilità ambientale (art. 18);
l) istituisce il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale (art. 19);
m) provvede alla realizzazione dei progetti diretti a rispondere ai principi della progettazione universale o design for all (art. 20) e agli interventi sul patrimonio regionale di cui all’articolo 21;
n) favorisce gli interventi finanziari per la redazione o revisione dei piani comunali e provinciali di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, in ottemperanza alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;
o) assegna alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento;
p) predispone, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, un apposito regolamento di attuazione per definire adeguate disposizioni prestazionali e, in subordine, se l'ambito trattato lo richiede, anche prescrizioni tecniche e procedurali ad integrazione e specificazione di quelle di cui alla presente legge.

      CAPO II

      Disposizioni edilizie

Art. 5
Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche e procedurali a specificazione di quelle indicate nel testo presente, atte a garantire la fruizione degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico, stabilite con apposito regolamento tecnico di attuazione della medesima, approvato con delibera della Giunta regionale, entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato Tecnico Scientifico  di cui all'articolo 19, e sentite le Commissioni consiliari competenti in materia, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.
2. La mancata approvazione del regolamento non esime l'amministrazione regionale e gli Enti delegati dall'obbligo di attuare, per quanto di competenza e nei tempi previsti, gli adempimenti definiti nella presente legge.

3. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche e percettive, né ai volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti speciali;

4. Negli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di recupero non è concessa la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e s.m.i. Qualora tecnicamente possibile, sono sempre da preferire sistemi di sollevamento verticali, come ascensore o elevatore, piuttosto che apparecchi servoscala.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal provvedimento di cui al comma 1, nonché nelle more dell'approvazione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche e percettive;

6. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

Art. 6

Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive soggetti a denuncia di inizio di attività
1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la denuncia di inizio di attività, in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti nella destinazione d'uso;
c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonché immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, previo preventivo parere o autorizzazione richiesti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) e s.m.i, e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente.

2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 deve riferirsi alla realizzazione d'interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dev'essere corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 9.

3. La denuncia di inizio d'attività di cui al comma 1 è disciplinata dall'articolo 23 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") e successive modificazioni.

4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all'esito della denuncia di inizio di attività si applica, in ogni caso, il comma 6 dell'articolo 9.

Art. 7
Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive

1. La Giunta regionale, sentito il parere degli organismi di competenza in materia dell’Assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica e del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 19, adotta delibere per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive di cui all'articolo 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986”), dell'articolo 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i.

2. Al fine di poter procedere ad un più approfondito e competente esame dei progetti, finalizzato alla promozione ed al superamento delle barriere architettoniche,  percettive e ambientali di ogni natura, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei servizi offerti dal Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive e sull'accessibilità ambientale di cui al successivo articolo 18.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni e province che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

Art. 8
Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive

1. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 7, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per la promozione dell'accessibilità e  l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all’articolo 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") e s.m.i., e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica, ivi comprese le somme introitate, cosiddette contributi di concessione ai sensi dell' articolo 37 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (“Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.”), dell’art. 2, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e s.m.i., nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libera   circolazione e sosta in spazi riservati alle persone con disabilità.

2. La percentuale dei proventi annuali che i comuni riservano alla realizzazione di interventi per la promozione dell'accessibilità e  l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive di cui al comma 1, è ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti.

3. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 9                                            
Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità

1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati dai soggetti di cui all’art. 2 della presente legge, riconosciuti in situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i), dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del cento per cento.

2. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo A (con apposita redazione di uno studio particolareggiato del comparto interessato), B e C di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U  (“Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) e s.m.i. sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi realizzati in aderenza agli edifici esistenti e nella superficie massima di 40 metri quadri per creare servizi indispensabili alle esigenze di vita delle persone con gravi disabilità motorie, come la realizzazione di nuovi vani, bagni, spogliatoi, spazi per l'installazione di apparecchiature per la riabilitazione, nonché l'adeguamento dei locali abitativi in genere.

4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dall'azienda ASL attestante la situazione di handicap grave (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104  e dell'articolo 94, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge finanziaria 2003) relativa alla persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente.

6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata quinquennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti con grave disabilità di cui al comma 1.

7. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie. L'istanza deve comunque ottenere riscontro entro sessanta giorni dalla sua presentazione trascorsi i quali si intende favorevolmente accolta.

CAPO III

Interventi finanziari per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche e percettive degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico

Art. 10
Edifici e spazi pubblici

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità e all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici sedi di servizi di pubblica utilità gestiti da privati accreditati e gli edifici di edilizia residenziale pubblica negli spazi comuni e nelle singole unità abitative, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino a un massimo di Eur 30.000,00, secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

3. Tra gli interventi finanziabili con il contributo di cui al presente articolo, sono compresi anche l'acquisto e la posa in opera di ausilî ed attrezzature direttamente finalizzati a favorire l'autonomia della persona con disabilità nonché ausilî ad alta tecnologia per il controllo ambientale.

Art. 11
Edifici e spazi privati e aperti al pubblico

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità e all'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive in edifici e spazi privati aperti al pubblico, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, fino a un massimo di euro 20.000,00 per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

3. Tra gli interventi finanziabili con il contributo di cui al presente articolo, sono compresi anche l'acquisto e la posa in opera di ausilî ed attrezzature direttamente finalizzati a favorire l'autonomia della persona disabile nonché ausilî ad alta tecnologia per il controllo ambientale.

Art. 12
Edifici privati e edifici e spazi dell'edilizia residenziale privata

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità ed il superamento/eliminazione delle barriere architettoniche e percettive in spazi comuni ed in unità abitative afferenti ad edifici privati, edifici di edilizia residenziale privata e di edilizia residenziale agevolata, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con fondi regionali possono essere concessi contributi nella seguente misura: per interventi del costo di Eur 7.000,00 il contributo copre l'intero ammontare della spesa preventivata ed autorizzata non copribile con altre fonti di finanziamento pubblico; per l'ulteriore parte eccedente il contributo copre il 50% della spesa preventivata ed autorizzata fino a un massimo di Eur 20.000,00 per ogni singolo intervento così come definito nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22 giugno 1989, n. 1669 "Circolare esplicativa della legge 9 Gennaio 1989, n. 13" e s.m.i., non finanziabile con altre risorse pubbliche.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e successive modificazioni.

3. Le opere finanziabili possono riguardare anche opere non descritte nella normativa vigente in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, purché sia dimostrata la loro rispondenza con le esigenze indotte dalla specifica disabilità dell'interessato.

4. Tra gli interventi finanziabili con il contributo di cui al presente articolo, sono compresi anche l'acquisto e la posa in opera di ausilî ed attrezzature direttamente finalizzati a favorire l'autonomia della persona con disabilità nonché ausilî ad alta tecnologia per il controllo ambientale.

Art. 13
Facilitatori della vita di relazione

1. Per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, come definiti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, con fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 25.000,00 per ogni singolo intervento.

 

Art. 14
Adeguamento degli importi dei contributi regionali

1. Gli importi dei contributi regionali di cui agli articoli 10, 11,12,13 sono annualmente incrementati di un valore definito in sede di approvazione della legge finanziaria regionale che non dovrà essere comunque inferiore alla perdita percentuale del potere di acquisto della valuta corrente, calcolata sulla base dell'indice Istat dell'anno precedente/corrente.

CAPO IV

Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto

Art. 15
Accessibilità ai servizi di trasporto

1. La Giunta regionale, sentito il parere degli organismi di competenza in materia dell’Assessorato regionale dei Trasporti, e sentito anche quello del Comitato tecnico scientifico del Centro Regionale di cui all’art. 19, stabilisce le modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.

2. Ai fini di consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

3. I contributi di cui al comma 2, da assegnare in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta, sono assegnati privilegiando le iniziative che consentono la continuità, a bordo dei mezzi di trasporto, dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, installati o da installare a terra presso i centri intermodali
passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.

Art. 16
Adattamento di mezzi di locomozione privati

1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore alcinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 15.000,00.

2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovvisti di patente, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 15.000,00.

3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

CAPO V

Funzioni regionali

Art. 17
Piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive

1. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive nel quale sono definiti:
a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali disponibili sugli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, tenendo conto dei limiti di cui al successivo comma 2;
c) le priorità di intervento;
d) i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, lettera b), valgono le seguenti limitazioni:
a) i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti e soggetti pubblici e degli enti e soggetti privati gestori di servizi accreditati, non debbono superare il 50% dell'ammontare complessivo dei fondi previsti dalla presente legge;
b) i fondi destinati alla realizzazione dei progetti diretti a rispondere ai principi della progettazione universale di cui all’articolo 20, non debbono superare il 20% dell'ammontare complessivo dei fondi previsti dalla presente legge.

3. La Giunta regionale, con l’atto deliberativo di approvazione del piano, destina le risorse economiche per il funzionamento inoltre del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive e sull'accessibilità ambientale (art. 18) e del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 19.

4. Nel caso di interventi sul patrimonio di proprietà di enti e soggetti pubblici, i criteri verranno definiti tenendo prioritariamente conto dell'avvenuta assunzione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive così come previsto dall' articolo 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall' articolo 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.

Art. 18
Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive e sull'accessibilità ambientale

1. La Giunta regionale istituisce il centro regionale (detto anche Osservatorio permanente) di documentazione sulle barriere architettoniche e percettive, sull'accessibilità ambientale, su proposta deliberativa dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, che ne è titolare e che opererà d'intesa con l'Assessore dell’ Igiene e sanita' e dell'assistenza sociale;

2. L'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, d'intesa con l'Assessore dell’ Igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, provvede a incaricare della gestione dell'attività del centro regionale, idonea struttura regionale che potrà avvalersi per la sua conduzione o,  più limitatamente, per la realizzazione di specifiche iniziative, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale od altri soggetti individuati, in conformità alla normativa vigente, a seguito di bando pubblico ed in base a criteri di documentata esperienza e competenza nel campo della promozione dell'accessibilità ambientale e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive;

3. Il centro regionale opera, in costante e forte integrazione operativa a livello regionale e nazionale, le aziende ASL e la rete dei servizi pubblici e del privato sociale e del volontariato attivi nel campo della promozione dell'accessibilità ambientale e del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e percettive ed altresì nel campo dello studio, conoscenza e valutazione degli ausilî tecnici e delle biotecnologie finalizzate al miglioramento delle funzioni delle persone con disabilità.

4. Il centro regionale è deputato allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) suggerire indicazioni in merito a criteri di valutazione delle proposte progettuali, quando le stesse non siano comprese o conformi alla vigente normativa in tema di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche e percettive;
b) valutare ed esprimere pareri su specifici casi, su richiesta delle amministrazioni locali, di aziende pubbliche, e di associazioni ed organizzazioni non lucrative;
c) raccogliere delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici e spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico;
d) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera c) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;
e) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
f) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

5. Il centro regionale promuove e contribuisce alla realizzazione di centri provinciali rispetto ai quali svolge funzioni di coordinamento. I centri provinciali sono prioritariamente finalizzati ad offrire informazione e consulenza tecnica a singoli cittadini al fine di individuare soluzioni per l'autonomia personale in particolare in ambito domestico. Sono inoltre chiamati a specializzarsi nel fornire consulenza sulle misure necessarie a rimuovere o ridurre barriere, nonché a facilitare le attività quotidiane all'interno di abitazioni private ed a strutture pubbliche o private aperte al pubblico presenti nel territorio di riferimento. A tale fine, i centri provinciali potranno avvalersi di esperti competenti in materia e si avvarranno del supporto del centro regionale in tutti i casi in cui risulti utile fruire delle risorse che tale realtà potrà offrire.

Art. 19
Comitato tecnico scientifico del Centro Regionale

1. Quale strumento di consulenza per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge nell'ambito del centro regionale viene istituito un apposito comitato tecnico scientifico; il comitato viene costituito dalla Giunta regionale, su proposta deliberativa predisposta dall'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, d'intesa con l'Assessore dell’ Igiene e sanita' e dell'assistenza sociale. Tale deliberazione dovrà determinare i criteri operativi della formazione e funzionamento del comitato stesso, garantendo il necessario supporto amministrativo e tecnico.

2. Il comitato è composto, indicativamente, da esperti in materia di accessibilità ambientale e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive con competenze differenziate in ambito progettuale, sanitario, sociale ed amministrativo; da funzionari dell'amministrazione regionale dei settori competenti per le materie oggetto delle presente legge, da esperti o tecnici indicati dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale delle persone con disabilità presenti ed operanti a livello regionale e/o provinciale nonché da membri indicati dalla Consulta Regionale delle persone con disabilità di cui alla Legge Regionale 30 maggio 2008, n.7 (“Istituzione della consulta regionale della disabilità”).

Art. 20
Progetti diretti a rispondere ai principi della progettazione universale

1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, sentite le associazioni dei disabili, la realizzazione di progetti specifici diretti a rispondere ai principi della cosiddetta progettazione universale, finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità e nello stesso tempo, che possano essere utilizzati dalla maggior parte di persone possibili relative ad edifici e spazi pubblici e privati, e privati aperti al pubblico, compresi quelli soggetti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, previa intesa, per questi ultimi, con il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'articolo 17, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1.

Art. 21
Interventi sul patrimonio regionale

1. La Giunta regionale adotta il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive presenti negli spazi ed edifici di proprietà regionale od utilizzati dall'amministrazione regionale, di cui all' articolo 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e all' articolo 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., e lo aggiorna annualmente, prevedendo inoltre con appositi finanziamenti, aggiuntivi a quelli indicati nella presente legge, l'entità delle risorse da destinare ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e percettive esistenti nel patrimonio regionale, sulla base di priorità individuate nel contesto del piano stesso.

CAPO VI

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni

Art. 22
Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 10 e 13, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda alla provincia nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della Sardegna (BURAS) del piano annuale di intervento all'articolo 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa;

2. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 15 le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale presentano domanda alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione dell'intervento da realizzare, nonché della relativa spesa.

Art. 23
Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 13, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi presentano domanda al comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa;

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui alle lettere b), e), f), g) del comma 1 dell'articolo 3, anche i condomini degli immobili in cui hanno la residenza le persone con disabilità.

3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 16, i soggetti interessati presentano domanda al sindaco del comune ove essi hanno la residenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della relativa spesa.

Art. 24
Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 22 e 23, le province ed i comuni, all'esito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili;

2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17;

3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

Art. 25
Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, attestante le spese sostenute, salvo quanto previsto dal comma 2;

2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari importo:
a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
b) dal comune ai soggetti privati beneficiari;

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dai benefici concessi;

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16;

5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 22 e 23, è disposta la revoca del contributo;

6. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16;

7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate;

8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche e percettive in edifici o spazi di cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese dalle stesse effettuate;

9. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a carico le persone con disabilità o li rappresentano, nonché a favore dei condomini di cui al comma 2 dell'articolo 23, risultati beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge a seguito di regolare istanza, anche nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta prima dell'emissione del relativo mandato.  In detta ipotesi il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori o l'acquisto di beni per l'eliminazione delle barriere architettoniche e/o percettive hanno avuto luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state sostenute con fondi propri.

Art. 26
Ulteriori adempimenti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, in relazione a quanto previsto nel capo III e nel presente capo:
a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo;
b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e le relative modalità di presentazione, in ragione di criteri di essenzialità;
c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa tra cui le relative autorizzazioni edilizie.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 27
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l’attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall’anno 2012, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 (norme in materia di contabilità).

Art. 28
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione in armonia alla presente legge, si applicano a far data dalla prima approvazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, del piano annuale di intervento previsto dall'articolo 17.

       Art. 29
Abrogazioni

1. E’  abrogata la Legge Regionale del 30 agosto 1991, n. 32, "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche."

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.











27 maggio 2011

Marco Espa, Giampaolo Diana, Marco Meloni (PD): ma non eravamo noi i comunisti cattivi?

Il candidato del centrodestra a Cagliari che si dichiara da sempre liberal-democratico cede con una caduta di stile alla dottrina liberale.

Lo fa quando propone interventi pubblici sul low cost mentre tutti gli aeroporti sardi sono in una situazione di grave rischio sanzioni dell'unione europea.

Lo fa quando pensa al 5 per mille invitando i cittadini a destinarlo al Comune, mettendosi in concorrenza con le meritorie associazioni di volontariato che vedrebbero private di pochi introiti che la liberalià dei cittadini cagliaritani le concede, ovvero di statalizzare ciò che invece nel più puro spirito liberale anglossassone i cittadini destinano al terzo settore e all'associazionismo. 

Lo fa con la scusa di internet libero a carico per milioni di euro delle casse comunali, in realtà attaccando senza alcun motivo, un'azienda di profilo nazionale che opera a Cagliari e impiega oltre 1500 persone. Che facciamo, li mandiamo tutti a casa? Uno statalismo che ci lascia stupefatti (ma non eravamo noi i comunisti cattivi?)

Evidentemente l'ansia delle promesse elettorali di Fantola rivela la difficoltà del centrodestra di acchiappare i consensi. Massimo Zedda invece continua a rivelarsi per quello che è: un serio riformista, moderato ma contro i moderatismi, nessuna promessa, nessun favore in cambio di voti. Una garanzia per tutti, anche per i più moderati in città.

Marco Espa (Pd)

Giampaolo Diana (PD)

Marco Meloni (PD)




20 maggio 2011

Salute Mentale: La Regione Sardegna copia le linee vecchie guida del Veneto e l’Assessore Liori non se ne accorge.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Comunicato stampa del Vicepresidente della Commissione Sanità on. Marco Espa e del Capogruppo del PD on. Mario Bruno

Con preghiera di pubblicazione

Salute Mentale: La Regione Sardegna copia le linee vecchie guida del Veneto e l'Assessore Liori non se ne accorge. Ecco di seguito la prova. Ma chi governa la Sanità in Sardegna?

L'Assessore Liori copia e confermiamo che copia: dovrebbe prendere fiato prima di offrire repliche superficiali e generiche alla nostra interrogazione urgente (vedi il testo integrale su http://www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Interrogazioni/Irg0573.asp ) che riguarda un delicatissimo tema come il Trattamento Sanitario Obbligatorio. Rimane come è suo solito maldestramente a disquisire sul ruolo dei consiglieri regionali di opposizione (invece di dare le risposte richieste, nelle forme istituzionali a lui dovute) e tenta una difesa d'ufficio totalmente smentita dai fatti (vedi tabella sotto con i testi paragonati Sardegna – Veneto). Oramai siamo abituati ai proclami inconsistenti di Liori: la riforma sanitaria sarà completata entro marzo, e siamo ancora qui ad aspettare con la sua maggioranza sempre spaccata e che lo attacca periodicamente, le legge 162 non ha subito alcun taglio , e mezza Sardegna è in rivolta per i danni subiti ad ogni progetto. Oggi smentisce ciò che è letteralmente evidente.  Ci faccia la cortesia di leggere il testo dell'interrogazione e approfondire le tematiche rappresentate, così da rispondere nel merito ai punti sollevati.

Le sue raccomandazioni sul TSO Trattamento Sanitario Obbligatorio (del 2011), a differenza di quelle della Conferenza Stato Regioni (del 2009) alla quale dice di ispirarsi, sono "decontestualizzate". Esse non si muovono assolutamente nel solco dell'azione promossa dalla Dirindin da lui curiosamente per una volta richiamata in positivo: non si riallacciano né fanno riferimento alcuno alla necessità di promuovere la presa in carico precoce delle persone da parte dei servizi, alla necessità dello sviluppo e della riorganizzazione dei servizi, alla necessità di abbattere i fattori di rischio per l'aggravamento dei disturbi mentali e per l'inevitabile ricorso al trattamento sanitario obbligatorio. Esse ricalcano invece, ma con due anni di ritardo, le indicazioni della Regione Veneto, che a differenza di altre regioni (tra le quali la Toscana alla quale l'Assessore Liori fa riferimento), non si è limitata a recepire le indicazioni della Conferenza, ma ha prodotto (nel 2009) le proprie. Ma il Veneto, a differenza della Sardegna, spiega almeno come è arrivato a produrle.

Nel frattempo la stessa conferenza delle regioni ha prodotto un documento sulla riduzione e prevenzione della contenzione (29 luglio 2010), documento del quale nella DGR della Regione Sardegna non si rileva traccia.

Sulla base di queste premesse sono state formulate le domande contenute nella interrogazione:

-        quali sono le strategie, i programmi, le azioni e i provvedimenti adottati o che si intende adottare per promuovere la qualità degli interventi per la salute mentale;

-        in che modo si intende agire per promuovere l'abbattimento del ricorso al TSO ed alle altre forme di coercizione;

-        quali realtà operative, sociali e sanitarie sono state coinvolte nella redazione delle linee guida sarde (ricordiamo a questo riguardo che le direttive sul TSO emanate dalla precedente Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Dirindin, come correttamente riportato nella relativa delibera (DGR n. 51/41 del 20.12.2007), erano state commisurate alle necessità rilevate in Sardegna e pertanto elaborate con il contributo di rappresentanti degli operatori del 118, dei servizi di salute mentale e delle dipendenze, degli Enti locali, delle associazioni dei familiari);

-        quali valutazioni sullo stato della salute mentale in Sardegna, sulla operatività dei servizi hanno suggerito che le indicazioni elaborate dalla Regione Veneto potessero essere recepite, perfino nella forma espressiva e nella sintassi, dalla Regione Sardegna (si veda a questo riguardo, il confronto degli stralci riportati, a titolo di esempio, nel riquadro 1).

Ci attendiamo a questo riguardo le sue risposte alle nostre semplici domande. Ci spieghi anche eventualmente:

-        cosa non ha recepito dal Veneto, oltre alla ovvia diversa denominazione dei servizi;

-        cosa avrebbe recepito dalle altre regioni che non fosse già presente nel documento della Conferenza Stato - Regioni;

-        perché, nonostante la Conferenza Stato – Regioni disponga che "In fase applicativa le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, garantiranno, sul proprio territorio, una diffusa conoscenza di queste raccomandazioni e ne promuoveranno l'applicazione", raccomandazioni fondamentali del documento della Conferenza Stato - Regioni non siano presenti nella delibera della Regione Sardegna (si veda, a questo riguardo lo stralcio del Documento Stato – Regioni riportato nel riquadro 2),

Ma soprattutto, ci vuole spiegare l'Assessore dove va la Regione Sardegna in tema di interventi per la salute mentale? L'inerzia operativa in questo settore è allarmante. Liori ritiene a quanto pare di dover fare a meno dei saperi sociali dei diiretti interessati, delle loro famiglie e delle loro organizzazioni, la salute mentale ritorna qualcosa per soli "esperti":  un passo indietro funesto per le politiche di inclusione della Sardegna.

 

 

RIQUADRO 1

CONFRONTO DOCUMENTI  TSO

DGR Sardegna 2011

DGR Veneto 2009

Premessa

L'articolo 321 della Costituzione Italiana, garantisce il diritto alla tutela della salute fisica e psichica e sottolinea che tale tutela deve essere attuata nel rispetto della dignità e della libertà della persona.

In un'ampia accezione, quindi, ogni trattamento sanitario tendente a perseguire il benessere fisico e psichico di un cittadino deve essere libero e voluto essendo "la libertà individuale inviolabile" (articolo 132 della Costituzione della Repubblica).

Tuttavia, esistono precise situazioni in cui è possibile derogare a questo principio e, quindi, attuare obbligatoriamente un trattamento nei confronti di un cittadino. Si tratta di condizioni specificatamente indicate da alcuni dispositivi legislativi, che legittimano il superamento dell'obbligo del consenso cosciente ed informato del paziente, la cui salute, in tali casi, deve essere tutelata in quanto bene ed interesse della collettività, oltre che del soggetto stesso.

Premessa

L'articolo 321 della Costituzione Italiana, ripreso dall'art. 1 della Legge istitutiva del Servizio Nazionale (Legge 13.12.1978 n. 833) sottolinea come ogni cittadino abbia il diritto alla tutela della salute fisica e psichica e che tale tutela deve essere attuata rispettando la dignità e la libertà della persona.

In una ampia accezione, quindi, ogni trattamento sanitario tendente a perseguire il benessere fisico e psichico di un cittadino deve essere libero e voluto essendo "la libertà individuale inviolabile" (articolo 132 della Costituzione della Repubblica).

Tuttavia esistono precise situazioni in cui è possibile derogare a questo principio e quindi attuare obbligatoriamente un trattamento nei confronti di un cittadino. Si tratta di condizioni specificatamente indicate da alcuni dispositivi legislativi, che legittimano il superamento dell'obbligo del consenso cosciente ed informato del paziente, la cui salute, in tali casi, deve essere tutelata in quanto bene ed interesse della collettività, oltre che del soggetto stesso.

2.1 Obbligatorietà del trattamento sanitario in Psichiatria e pericolosità e malattia

La Costituzione (art. 32) nell'affermare che la tutela della salute è diritto dell'individuo, riconosce, altresì, l'interesse della collettività alla stessa e, ispirandosi a tale principio, introduce la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori.

2.1 Obbligatorietà del trattamento sanitario in Psichiatria

Il legislatore costituzionale (art. 32) nell'affermare che la tutela della salute è diritto dell'individuo, riconosce altresì l'interesse della collettività alla stessa ed ispirandosi a tale principio introduce la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori.

5.3 - Pericolo immediato per comportamenti violenti auto-etero diretti in malattia mentale, tali da comportare immediato pericolo

Lo stato di necessità si configura tipicamente nel caso in cui vi sia un rischio immediato quali

evidenza di tipo suicidario o presenza di comportamenti violenti in atto, oppure vi sia un concreto pericolo attuale legato alla pianificazione/imminenza di violenza auto o eterodiretta.

In questi casi il sanitario (come varie sentenze testimoniano), ha sì l'obbligo di intervento ma non di risultato; tuttavia, trattandosi di comportamenti espressione sintomatologica di una malattia mentale che altera la volizione del soggetto, ha il dovere di prevenirli dando corso alle cure necessarie. Ci si rivolgerà alla Forza Pubblica per il sostegno all'opera di soccorso, oltre che per l'eventuale prevenzione/repressione del reato. Ciò può accadere anche nel corso di una degenza ospedaliera in S.P.D.C. in cui, nelle circostanze indicate, è d'obbligo ricorrere, sino al superamento del pericolo in atto, alla contenzione (a cui non si può ricorrere per la mera somministrazione di terapia in assenza di stato di necessità o solo perché il paziente è ricoverato in regime di T.S.O.).

5.3 Pericolo immediato per comportamenti violenti auto-eterodiretti in malattia mentale, tali da comportare immediato pericolo

Lo stato di necessità avviene tipicamente nel caso in cui vi sia un rischio immediato:

evidenza di tipo suicidario o presenza di comportamenti violenti in atto (a domicilio del soggetto, ambulatorio, ospedale), oppure vi sia un concreto pericolo attuale legato alla pianificazione/imminenza di violenza auto o eterodiretta.

In questi casi il sanitario, come varie sentenze testimoniano, ha sì obbligo di mezzi ma non di risultato, tuttavia, trattandosi di comportamenti espressione sintomatologica di una malattia mentale che altera la volizione del soggetto, deve prevenirli dando corso alle cure necessarie. Si riferirà pertanto alla Forza Pubblica per il sostegno all'opera di soccorso, oltre che per l'eventuale repressione/prevenzione del reato. Ciò può accadere anche nel corso di una degenza ospedaliera in SPDC, in cui, nelle circostante indicate è d'obbligo ricorrere, sino al superamento del pericolo in atto, alla contenzione (a cui mai si può ricorrere per la mera somministrazione di terapia in assenza di stato di necessità o solo perché il paziente è ricoverato in regime di TSO).

5.7 Condizioni per il Trattamento Sanitario Obbligatorio nei disturbi alimentari

… Nella legislazione italiana l'anoressia nervosa può essere considerata come una delle malattie psichiatriche che possono generare le fattispecie riconducibili all'articolo 34 della Legge 833/78, che consente l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), In letteratura, alcuni autori ritengono che nell'anoressia nervosa il motivo urgente dell'ospedalizzazione derivi non da motivi psichiatrici, bensì dalla compromissione fisica, che richiede un trattamento di carattere medico e/o la rialimentazione forzata.

5.7 Condizioni per il Trattamento Sanitario Obbligatorio nei disturbi alimentari

… Nella legislazione italiana l'Anoressia Nervosa può essere considerata come una delle malattie psichiatriche in cui si possono verificare le condizioni previste dalla legge 833/78 (Art. 34) per l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO): la presenza di "alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici", l'impossibilità di "adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere" e la negazione del consenso da parte del paziente. É vero che alcuni ritengono che nell'AN il motivo urgente dell'ospedalizzazione sia costituito dalla compromissione fisica che richiede un trattamento di carattere medico e/o la rialimentazione forzata, non da motivi psichiatrici.

 

 

RIQUADRO 2

Stralcio documento elaborato dalla Conferenza Stato Regioni

… Certamente la prospettiva migliore in cui affrontare e risolvere le difficoltà che si incontrano nella gestione degli interventi psichiatrici obbligatori è quella che nasce dalla loro collocazione nell'ambito della totalità della psichiatria e di una pratica di salute mentale. E' qui che ci si può interrogare sulla efficacia delle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione; sulla adeguatezza delle risorse disponibili (non solo in termini di posti letto, ma anche di operatori qualificati sul territorio); sulla razionalità dell'organizzazione rispetto alle risorse disponibili e ai bisogni degli utenti; sulla integrazione della rete dei servizi. Soltanto soluzioni adeguate dei problemi della rete dei servizi di salute mentale, rendono credibile l'impegno, cui ci sollecita la legge, a riportare nell'ordinaria modalità di gestione del bisogno psichiatrico quelle che sono eccezioni, e cioè gli interventi fatti senza il consenso del paziente.

 


18 maggio 2011

ll nuovo avanza, ora Davide deve credere di poter sconfiggere Golia

Da Tiscali Notizie


ll nuovo avanza, ora Davide deve credere di poter sconfiggere Golia

di Marco Espa
Abbiamo assistito insieme a qualcosa che era più che inaspettato per la politica cagliaritana: un giovane (perché Massimo Zedda giovane lo è) è riuscito a sopravanzare il candidato del centrodestra, cosa talmente inaspettata che se lo dicevi solo due mesi fa qualcuno si sarebbe messo a ridere. Immaginarsi essere in testa al primo turno.
Tutti si aspettavano almeno il ballottaggio, come forma quasi miracolistica di un centrosinistra che aveva mollato i sicuri porti delle decisioni prese tra pochi, e non per scelta elitaria, salottiera, ma per quell'esercizio di democrazia al quale oramai siamo abituati a confrontarci, che sono le primarie: tutti hanno preso atto che il popolo di centrosinistra mandava segnali diversi, che qualcosa si muoveva nel tessuto cagliaritano. Questo il grande vantaggio di chi appoggia oggi Zedda: perché poi, qualunque analisi si voglia fare,  Cagliari ha voglia di iniziare a sperimentare una soluzione diversa per il proprio sindaco.  Il centrodestra non se n'è accorto.
Ora Massimo Z come Zorro, deve completare il percorso di cambiamento cosi gagliardamente iniziato, anche nel cambiamento della compagine consiliare: continuare la campagna con lo stesso stile, mantenere l'ispirazione movimentista che ha colpito migliaia di cagliaritani  che si sentono rassicurati da un candidato di 35 anni perché lo vedono tranquillo ma determinato a un cambiamento amministrativo sostanziale: non favori e favoritismi in cambio del voto, pari opportunità per tutti, dai singoli cittadini alle imprese, scelta di campo per gli ultimi, per le persone in situazione più estrema. Valori, prassi politica che dovrebbero essere comuni a chiunque ma che oggi vedono  Massimo con la Zeta come principale protagonista in città: e il 30 maggio vedremo allora che la storia si ripete, che Davide avrà di nuovo sconfitto Golia.
18 maggio 2011



 

12 maggio 2011

Fwd: Comunicato on. Marco Espa su interrogazione Linee guida Trattamento Sanitario Obbligatorio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione alla stampa del V.Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale Marco Espa



" La recente deliberazione che la Giunta regionale ha adottato, relativamente alle linee guida in materia di trattamento sanitario obbligatorio e accertamento sanitario obbligatorio par persone sofferenti mentali, non solo risulta emanata nel contesto di una colpevole assenza di governo nel settore della salute mentale, ma è un atto semplicemente vergognoso  che ribadisce ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, i limiti e il pressapochismo di una Giunta che non valuta, non si confronta, disattende le linee guida della Conferenza delle Regioni e ritiene che pedissequamente il problema in Sardegna si possa risolvere recependo, perfino nella forma espressiva e nella sintassi (  copiando! ) le indicazioni elaborate dalla Regione Veneto".

E' l'amara e caustica considerazione fatta dal Consigliere regionale del Partito Democratico Marco Espa, Vice presidente della Commissione Igiene e Sanità, a margine della presentazione -  insieme a Mario Bruno, Giannetto Mariani, Valerio Meloni ed Elio Corda, - di una interrogazione  diretta al Presidente della Regione Cappellacci e all'Assessore Liori.

Nel documento sostanzialmente i Consiglieri regionali del centrosinistra evidenziano  il palese contrasto del contenuto della deliberazione della Giunta regionale  n°16/13 del 20 marzo 2011 rispetto alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni, la dove  si afferma che " solo le soluzioni dei problemi della rete dei servizi di salute mentale rendono credibile l'impegno a riportare nell'ordinaria modalità di gestione del bisogno psichiatrico quelle che sono eccezioni e cioè  gli interventi fatti senza il consenso del paziente "  mentre la deliberazione della giunta regionale non contestualizza gli interventi psichiatrici obbligatori nell'ambito degli interventi della psichiatria e della salute mentale non facendo riferimento alcuno ai problemi della rete dei servizi , alla adeguatezza delle risorse disponibili, alla razionalità dell'organizzazione, ai bisogni degli utenti e alle azioni utili per affrontarli.

" Di fronte all'irrazionalità della Deliberazione - ha aggiunto Marco Espa - che purtroppo  non rispetta né i principi della nostra Costituzione , né quanto dispone l'art. 33 della legge 833/78 , abbiamo chiesto  al Presidente della Regione e all'Assessore ala Sanità  innanzitutto quali realtà operative , sociali e sanitarie siano state coinvolte nella redazione delle linee guida regionale perché  siamo certi che queste siano state  elaborate in totale solitudine , senza  il contributo di organismi quali il 118, i servizi di salute mentale, gli Enti Locali e le Associazioni dei familiari.

Non solo. La nostra interrogazione tende soprattutto a conoscere in che modo la Regione Sardegna , nel rispetto delle leggi vigenti e nella sua autonoma considerazione del diritto alla difesa della salute a alla libertà individuale nell'esercizio di questo diritto, intende agire per promuovere l'abbattimento del ricorso al trattamento sanitario obbligatorio ad alle altre forme di coercizione e quali siano le strategie, i programmi, le azioni che si intendono adottare per promuovere la qualità degli interventi per la salute mentale."

Cagliari 12 Maggio 2011



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



INTERROGAZIONE URGENTE Marco ESPA, Mario BRUNO, Giannetto MARIANI, Valerio MELONI, Elio CORDA con richiesta di risposta scritta, sulla DGR n. 16/13 del 29 marzo 2011, "Linee guida in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) e di Accertamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) per persone sofferenti mentali".

I sottoscritti,

Premesso che

Il diritto alla salute fisica e psichica è riconosciuto dalla Costituzione repubblicana a tutti gli individui e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge;

L'art 33 della Legge 833/78 "gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari" afferma il diritto alla difesa della salute e alla libertà individuale nell'esercizio di questo diritto. Pertanto ogni forma di intervento sanitario che prescinda dal consenso viene considerata un'eccezione, di cui restringere la portata, salvaguardando i diritti della persona dalle limitazioni che ne derivano.

La  Giunta Regionale, con DGR n. 16/13 del 29.3.11, ha emanato le "Linee guida in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) e di Accertamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) per persone sofferenti mentali".


Considerato che

A detta dall'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, le Linee guida

Sono state formulate sulla base delle "Raccomandazioni in merito all'applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale" (articoli 33, 34, 35, Legge 23 dicembre 1978, n. 833), approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, tenutasi in data 19 marzo 2009;

Dispongono indicazioni omogenee sull'utilizzo di tali procedure, perseguendo lo scopo di rimediare alla difformità di applicazione nel territorio regionale;

Hanno il fine di rendere l'organizzazione degli interventi per l'emergenza-urgenza coordinati ed omogenei nel territorio, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali e le opportunità di cura, nonché la partecipazione e il coordinamento operativo di tutte le strutture coinvolte, quali: Comune, Polizia Municipale, Tribunale dei Minorenni, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, l'Autorità Giudiziaria.

Verificato che

Nonostante le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni del 29.03.11, alle quali la DGR 16/13 del 2011 asserisce di ispirarsi, affermino che "solo le soluzioni adeguate dei problemi della rete dei servizi di salute mentale rendono credibile l'impegno, cui ci sollecita la legge, a riportare nell'ordinaria modalità di gestione del bisogno psichiatrico quelle che sono eccezioni, e cioè gli interventi fatti senza il consenso del paziente", la DGR 16/13 del 2011 non contestualizza gli interventi psichiatrici obbligatori nell'ambito della totalità degli interventi della psichiatria e della salute mentale, non facendo riferimento alcuno ai problemi della rete dei servizi, alla adeguatezza delle risorse disponibili, alla razionalità dell'organizzazione rispetto alle risorse disponibili, ai bisogni degli utenti e alle azioni utili per affrontarli;

Inoltre al punto 7 delle linee guida la Conferenza delle Regioni raccomanda di "favorire la trasparenza delle strutture di cura, in ci si trattano i casi acuti, con il coinvolgimento di associazioni di utenti, di familiari, e degli uffici deputati alla difesa dei diritti dei cittadini, al fine di migliorare l'accessibilità, la vivibilità e l'accoglienza, dare informazioni sulle procedure in atto e sulle garanzie per gli utenti, facilitare la comunicazione con l'esterno", cosa di cui non vi è traccia nella Deliberazione della Giunta;

Più che fare riferimento al documento della Conferenza delle Regioni, le Linee guida approvate dalla Giunta Regionale Sarda ricalcano le Linee guida elaborate al riguardo dalla Regione Veneto (Linee Guida Regionali per i Dipartimenti di Salute Mentale in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio e Accertamento Sanitario Obbligatorio), approvate dalla Regione Veneto con DGR n. 847 del 31 marzo 2009;

A differenza della delibera della Regione Veneto, quella della Regione Sardegna, emanata due anni dopo, non fornisce informazioni sulle modalità, sulla tempistica  e sui soggetti chiamati a partecipare al processo elaborativo necessario per produrre un documento idoneo alle necessità del territorio;

Nel frattempo la Conferenza delle Regioni ha prodotto un documento sulla contenzione, estremamente orientato a ridurne e prevenirne l'utilizzo (Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione; 10/081/CR07/C7 del 29 luglio 2010), documento del quale nella DGR della Regione Sardegna non si rileva traccia;

Con la DGR n. 51/41 del 20.12.2007 la precedente Giunta regionale aveva già emanato direttive regionali sull'emergenza-urgenza nel campo della salute mentale e per il TSO. Dette direttive erano state:

elaborate nel contesto di un vasto programma regionale generale orientato alla promozione della presa in carico precoce e continuativa delle persone con problemi attinenti alla sfera del disagio psichico da parte del sistema dei servizi, in modo da abbattere i fattori di rischio per l'aggravamento dei disturbi mentali e anche per l'inevitabile ricorso al trattamento sanitario obbligatorio;

basate sulla necessità di superare ulteriori e specifiche carenze che rendono l'organizzazione degli interventi per l'emergenza-urgenza disomogenea nei diversi territori, non adeguatamente coordinata, e tale da comportare difficoltà di orientamento per gli utenti e le famiglie;

elaborate con il contributo di rappresentanti degli operatori del 118, dei servizi di salute mentale (Centro di Salute Mentale, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, Servizio per le Dipendenze, Unità territoriali e ospedaliere di Neuro-Psichiatria Infantile e dell'Adolescenza), degli Enti locali, delle associazioni dei familiari e quanto in esso contenuto è in piena adesione con le norme nazionali, col Piano d'Azione della Conferenza di Helsinky e con le Raccomandazioni della Comunità Europea;


Atteso che

La DGR n. 16/13 del 29 marzo 2011 risulta emanata nel contesto di una colpevole assenza di governo nel settore della Salute Mentale;

Chiedono

di interrogare il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale per sapere:
Quali valutazioni sullo stato socio demografico della popolazione, sullo stato ed operatività dei servizi, sulle problematiche rilevate, abbiano suggerito che le indicazioni elaborate dalla Regione Veneto potessero essere recepite, perfino nella forma espressiva e nella sintassi, dalla Regione Sardegna.

Se e quali realtà operative, sociali e sanitarie siano state coinvolte nella redazione delle linee guida regionali;

Quale sia l'andamento temporale degli interventi di emergenza urgenza (TSO, ASO e interventi per stato di necessità) in Sardegna nel corso degli anni;

In che modo si intenda agire per promuovere l'abbattimento del ricorso al TSO ed alle altre forme di coercizione;

Quali siano le strategie, i programmi, le azioni e i provvedimenti adottati o che si intende adottare per promuovere la qualità degli interventi per la salute mentale.

Cagliari 4 maggio 2011

On. Marco Espa, Bruno, Mariani, Meloni V., Corda

9 maggio 2011

Fabrizio Rodin (PD): «Ai miei elettori chiedo di non domandarmi favori o favoritismi», Unione Sarda 9 maggio 2011

Fabrizio Rodin, candidato per il Pd, si ripresenta cinque anni dopo aver sfiorato l'elezione. Con quale spirito? «Il confronto con gli elettori è sempre un appuntamento importante, alle comunali c'è uno stimolo in più, visto che si ha la possibilità di fare il bene della propria città». Come l'aiuterà l'esperienza maturata nel mondo del volontariato? «Quando parlo di questi temi ricordo sempre che il più grande insegnamento che proviene da quegli ambienti è quello del fare sempre squadra. Da soli non si va da nessuna parte, è per questo che bisogna andare oltre i personalismi e le beghe vuote e fini a se stesse». Qual è l'emergenza più grande? «Certamente quella del lavoro. Non avverto sulla mia pelle questo problema ma ho tanti amici giovani che combattono con la precarietà e l'assenza di prospettive. Dobbiamo riuscire a incidere». Una cosa che funziona e una da cambiare subito? «All'interno della macchina comunale c'è un problema di accessibilità da parte dei cittadini alle delibere, ai bandi di concorso. Il Comune deve diventare una casa di vetro, nell'interesse di tutti. Propongo ai miei elettori propongo un patto: io mi impegno a non fare il politicante, a informarmi e a studiare, a loro chiedo di non pretendere favori o favoritismi. Il confronto sarà continuo e franco». A. Mur. (Fabrizio Rodin ha 35 anni, è avvocato, da oltre un ventennio vicino al mondo degli scout, ha appena finito di leggere "L'arte della guerra", di Sun-Tzu)

3 maggio 2011

Sanità: Espa e Diana intervengono su protesta operatori della sanità

I consiglieri regionali del Pd On. Marco Espa, componente della commissione Sanità, e On. Giampaolo Diana, della commissione Lavoro, hanno incontrato una delegazione di operatori della sanità che hanno manifestato davanti alla sede del consiglio regionale

 

Cagliari, 3 maggio 2011 – "La vicenda dei lavoratori della sanità risultati idonei ai concorsi ed ancora in attesa del posto di lavoro costituisce una assurdità che, considerato l'abnorme ricorso al lavoro interinale, va sanata al più presto, a partire dal prossimo collegato alla finanziaria. Su questo punto, infatti, abbiamo presentato un emendamento- primi firmatari Giampaolo Diana  ed il sottoscritto, che prevede la proroga della validità delle graduatorie, originariamente fissata dalla finanziaria al prossimo 30 giugno, fino al 30 dicembre2011".

Lo ha dichiarato l'On. Marco Espa, componente della commissione Sanità, al termine dell'incontro con una delegazione di operatori del settore, aderenti al comitato "Articolo 97" ed al sindacato Usb Sardegna, che questa mattina hanno manifestato presso la sede del consiglio regionale.

L'On. Espa, che si è intrattenuto a lungo con i lavoratori assieme al collega di gruppo On. Giampaolo Diana, ha poi ribadito la necessità di una audizione in commissione, a breve scadenza, del direttore generale dell'azienda ospedaliera "Brotzu" dove, ha affermato Espa, "si continuano ad assumere lavoratori selezionati dalle agenzie interinali ignorando le diverse graduatorie predisposte dalle stesse aziende al termine dei concorsi e sostenendo costi maggiori per la sanità pubblica."