20 maggio 2011

Salute Mentale: La Regione Sardegna copia le linee vecchie guida del Veneto e l’Assessore Liori non se ne accorge.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Comunicato stampa del Vicepresidente della Commissione Sanità on. Marco Espa e del Capogruppo del PD on. Mario Bruno

Con preghiera di pubblicazione

Salute Mentale: La Regione Sardegna copia le linee vecchie guida del Veneto e l'Assessore Liori non se ne accorge. Ecco di seguito la prova. Ma chi governa la Sanità in Sardegna?

L'Assessore Liori copia e confermiamo che copia: dovrebbe prendere fiato prima di offrire repliche superficiali e generiche alla nostra interrogazione urgente (vedi il testo integrale su http://www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Interrogazioni/Irg0573.asp ) che riguarda un delicatissimo tema come il Trattamento Sanitario Obbligatorio. Rimane come è suo solito maldestramente a disquisire sul ruolo dei consiglieri regionali di opposizione (invece di dare le risposte richieste, nelle forme istituzionali a lui dovute) e tenta una difesa d'ufficio totalmente smentita dai fatti (vedi tabella sotto con i testi paragonati Sardegna – Veneto). Oramai siamo abituati ai proclami inconsistenti di Liori: la riforma sanitaria sarà completata entro marzo, e siamo ancora qui ad aspettare con la sua maggioranza sempre spaccata e che lo attacca periodicamente, le legge 162 non ha subito alcun taglio , e mezza Sardegna è in rivolta per i danni subiti ad ogni progetto. Oggi smentisce ciò che è letteralmente evidente.  Ci faccia la cortesia di leggere il testo dell'interrogazione e approfondire le tematiche rappresentate, così da rispondere nel merito ai punti sollevati.

Le sue raccomandazioni sul TSO Trattamento Sanitario Obbligatorio (del 2011), a differenza di quelle della Conferenza Stato Regioni (del 2009) alla quale dice di ispirarsi, sono "decontestualizzate". Esse non si muovono assolutamente nel solco dell'azione promossa dalla Dirindin da lui curiosamente per una volta richiamata in positivo: non si riallacciano né fanno riferimento alcuno alla necessità di promuovere la presa in carico precoce delle persone da parte dei servizi, alla necessità dello sviluppo e della riorganizzazione dei servizi, alla necessità di abbattere i fattori di rischio per l'aggravamento dei disturbi mentali e per l'inevitabile ricorso al trattamento sanitario obbligatorio. Esse ricalcano invece, ma con due anni di ritardo, le indicazioni della Regione Veneto, che a differenza di altre regioni (tra le quali la Toscana alla quale l'Assessore Liori fa riferimento), non si è limitata a recepire le indicazioni della Conferenza, ma ha prodotto (nel 2009) le proprie. Ma il Veneto, a differenza della Sardegna, spiega almeno come è arrivato a produrle.

Nel frattempo la stessa conferenza delle regioni ha prodotto un documento sulla riduzione e prevenzione della contenzione (29 luglio 2010), documento del quale nella DGR della Regione Sardegna non si rileva traccia.

Sulla base di queste premesse sono state formulate le domande contenute nella interrogazione:

-        quali sono le strategie, i programmi, le azioni e i provvedimenti adottati o che si intende adottare per promuovere la qualità degli interventi per la salute mentale;

-        in che modo si intende agire per promuovere l'abbattimento del ricorso al TSO ed alle altre forme di coercizione;

-        quali realtà operative, sociali e sanitarie sono state coinvolte nella redazione delle linee guida sarde (ricordiamo a questo riguardo che le direttive sul TSO emanate dalla precedente Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Dirindin, come correttamente riportato nella relativa delibera (DGR n. 51/41 del 20.12.2007), erano state commisurate alle necessità rilevate in Sardegna e pertanto elaborate con il contributo di rappresentanti degli operatori del 118, dei servizi di salute mentale e delle dipendenze, degli Enti locali, delle associazioni dei familiari);

-        quali valutazioni sullo stato della salute mentale in Sardegna, sulla operatività dei servizi hanno suggerito che le indicazioni elaborate dalla Regione Veneto potessero essere recepite, perfino nella forma espressiva e nella sintassi, dalla Regione Sardegna (si veda a questo riguardo, il confronto degli stralci riportati, a titolo di esempio, nel riquadro 1).

Ci attendiamo a questo riguardo le sue risposte alle nostre semplici domande. Ci spieghi anche eventualmente:

-        cosa non ha recepito dal Veneto, oltre alla ovvia diversa denominazione dei servizi;

-        cosa avrebbe recepito dalle altre regioni che non fosse già presente nel documento della Conferenza Stato - Regioni;

-        perché, nonostante la Conferenza Stato – Regioni disponga che "In fase applicativa le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, garantiranno, sul proprio territorio, una diffusa conoscenza di queste raccomandazioni e ne promuoveranno l'applicazione", raccomandazioni fondamentali del documento della Conferenza Stato - Regioni non siano presenti nella delibera della Regione Sardegna (si veda, a questo riguardo lo stralcio del Documento Stato – Regioni riportato nel riquadro 2),

Ma soprattutto, ci vuole spiegare l'Assessore dove va la Regione Sardegna in tema di interventi per la salute mentale? L'inerzia operativa in questo settore è allarmante. Liori ritiene a quanto pare di dover fare a meno dei saperi sociali dei diiretti interessati, delle loro famiglie e delle loro organizzazioni, la salute mentale ritorna qualcosa per soli "esperti":  un passo indietro funesto per le politiche di inclusione della Sardegna.

 

 

RIQUADRO 1

CONFRONTO DOCUMENTI  TSO

DGR Sardegna 2011

DGR Veneto 2009

Premessa

L'articolo 321 della Costituzione Italiana, garantisce il diritto alla tutela della salute fisica e psichica e sottolinea che tale tutela deve essere attuata nel rispetto della dignità e della libertà della persona.

In un'ampia accezione, quindi, ogni trattamento sanitario tendente a perseguire il benessere fisico e psichico di un cittadino deve essere libero e voluto essendo "la libertà individuale inviolabile" (articolo 132 della Costituzione della Repubblica).

Tuttavia, esistono precise situazioni in cui è possibile derogare a questo principio e, quindi, attuare obbligatoriamente un trattamento nei confronti di un cittadino. Si tratta di condizioni specificatamente indicate da alcuni dispositivi legislativi, che legittimano il superamento dell'obbligo del consenso cosciente ed informato del paziente, la cui salute, in tali casi, deve essere tutelata in quanto bene ed interesse della collettività, oltre che del soggetto stesso.

Premessa

L'articolo 321 della Costituzione Italiana, ripreso dall'art. 1 della Legge istitutiva del Servizio Nazionale (Legge 13.12.1978 n. 833) sottolinea come ogni cittadino abbia il diritto alla tutela della salute fisica e psichica e che tale tutela deve essere attuata rispettando la dignità e la libertà della persona.

In una ampia accezione, quindi, ogni trattamento sanitario tendente a perseguire il benessere fisico e psichico di un cittadino deve essere libero e voluto essendo "la libertà individuale inviolabile" (articolo 132 della Costituzione della Repubblica).

Tuttavia esistono precise situazioni in cui è possibile derogare a questo principio e quindi attuare obbligatoriamente un trattamento nei confronti di un cittadino. Si tratta di condizioni specificatamente indicate da alcuni dispositivi legislativi, che legittimano il superamento dell'obbligo del consenso cosciente ed informato del paziente, la cui salute, in tali casi, deve essere tutelata in quanto bene ed interesse della collettività, oltre che del soggetto stesso.

2.1 Obbligatorietà del trattamento sanitario in Psichiatria e pericolosità e malattia

La Costituzione (art. 32) nell'affermare che la tutela della salute è diritto dell'individuo, riconosce, altresì, l'interesse della collettività alla stessa e, ispirandosi a tale principio, introduce la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori.

2.1 Obbligatorietà del trattamento sanitario in Psichiatria

Il legislatore costituzionale (art. 32) nell'affermare che la tutela della salute è diritto dell'individuo, riconosce altresì l'interesse della collettività alla stessa ed ispirandosi a tale principio introduce la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori.

5.3 - Pericolo immediato per comportamenti violenti auto-etero diretti in malattia mentale, tali da comportare immediato pericolo

Lo stato di necessità si configura tipicamente nel caso in cui vi sia un rischio immediato quali

evidenza di tipo suicidario o presenza di comportamenti violenti in atto, oppure vi sia un concreto pericolo attuale legato alla pianificazione/imminenza di violenza auto o eterodiretta.

In questi casi il sanitario (come varie sentenze testimoniano), ha sì l'obbligo di intervento ma non di risultato; tuttavia, trattandosi di comportamenti espressione sintomatologica di una malattia mentale che altera la volizione del soggetto, ha il dovere di prevenirli dando corso alle cure necessarie. Ci si rivolgerà alla Forza Pubblica per il sostegno all'opera di soccorso, oltre che per l'eventuale prevenzione/repressione del reato. Ciò può accadere anche nel corso di una degenza ospedaliera in S.P.D.C. in cui, nelle circostanze indicate, è d'obbligo ricorrere, sino al superamento del pericolo in atto, alla contenzione (a cui non si può ricorrere per la mera somministrazione di terapia in assenza di stato di necessità o solo perché il paziente è ricoverato in regime di T.S.O.).

5.3 Pericolo immediato per comportamenti violenti auto-eterodiretti in malattia mentale, tali da comportare immediato pericolo

Lo stato di necessità avviene tipicamente nel caso in cui vi sia un rischio immediato:

evidenza di tipo suicidario o presenza di comportamenti violenti in atto (a domicilio del soggetto, ambulatorio, ospedale), oppure vi sia un concreto pericolo attuale legato alla pianificazione/imminenza di violenza auto o eterodiretta.

In questi casi il sanitario, come varie sentenze testimoniano, ha sì obbligo di mezzi ma non di risultato, tuttavia, trattandosi di comportamenti espressione sintomatologica di una malattia mentale che altera la volizione del soggetto, deve prevenirli dando corso alle cure necessarie. Si riferirà pertanto alla Forza Pubblica per il sostegno all'opera di soccorso, oltre che per l'eventuale repressione/prevenzione del reato. Ciò può accadere anche nel corso di una degenza ospedaliera in SPDC, in cui, nelle circostante indicate è d'obbligo ricorrere, sino al superamento del pericolo in atto, alla contenzione (a cui mai si può ricorrere per la mera somministrazione di terapia in assenza di stato di necessità o solo perché il paziente è ricoverato in regime di TSO).

5.7 Condizioni per il Trattamento Sanitario Obbligatorio nei disturbi alimentari

… Nella legislazione italiana l'anoressia nervosa può essere considerata come una delle malattie psichiatriche che possono generare le fattispecie riconducibili all'articolo 34 della Legge 833/78, che consente l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), In letteratura, alcuni autori ritengono che nell'anoressia nervosa il motivo urgente dell'ospedalizzazione derivi non da motivi psichiatrici, bensì dalla compromissione fisica, che richiede un trattamento di carattere medico e/o la rialimentazione forzata.

5.7 Condizioni per il Trattamento Sanitario Obbligatorio nei disturbi alimentari

… Nella legislazione italiana l'Anoressia Nervosa può essere considerata come una delle malattie psichiatriche in cui si possono verificare le condizioni previste dalla legge 833/78 (Art. 34) per l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO): la presenza di "alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici", l'impossibilità di "adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere" e la negazione del consenso da parte del paziente. É vero che alcuni ritengono che nell'AN il motivo urgente dell'ospedalizzazione sia costituito dalla compromissione fisica che richiede un trattamento di carattere medico e/o la rialimentazione forzata, non da motivi psichiatrici.

 

 

RIQUADRO 2

Stralcio documento elaborato dalla Conferenza Stato Regioni

… Certamente la prospettiva migliore in cui affrontare e risolvere le difficoltà che si incontrano nella gestione degli interventi psichiatrici obbligatori è quella che nasce dalla loro collocazione nell'ambito della totalità della psichiatria e di una pratica di salute mentale. E' qui che ci si può interrogare sulla efficacia delle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione; sulla adeguatezza delle risorse disponibili (non solo in termini di posti letto, ma anche di operatori qualificati sul territorio); sulla razionalità dell'organizzazione rispetto alle risorse disponibili e ai bisogni degli utenti; sulla integrazione della rete dei servizi. Soltanto soluzioni adeguate dei problemi della rete dei servizi di salute mentale, rendono credibile l'impegno, cui ci sollecita la legge, a riportare nell'ordinaria modalità di gestione del bisogno psichiatrico quelle che sono eccezioni, e cioè gli interventi fatti senza il consenso del paziente.

 


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