25 luglio 2012

ESPA e più: interrogazione sui tagli della legge 20 per persone con patologie psichiatriche, sofferenti mentali e/o con autismo

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA


Interrogazione urgente  ESPA, BARRACCIU, CORDA, MARIANI, BRUNO

 

Sulla recente direttiva della direzione Politiche Sociali della Regione in merito all'attuazione della Legge Regionale 20/97 (ex L.R. n.15/92) in favore di persone con patologie psichiatriche, sofferenti mentali  e/o con autismo.

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I sottoscritti,

Vista la Circolare della Direzione Politiche Sociali della Regione Sardegna n.3431 del 19 marzo 2012 recante disposizioni per  l'attuazione delle procedure di cui alla Legge Regionale  n.20/97 in favore di  persone con patologie psichiatriche  e/o con Autismo, relative alla determinazione del reddito del soggetto richiedente;

Considerato che la suddetta Legge, fra le tipologie dei servizi prevede l'erogazione di un sussidio economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione e altri interventi per il mantenimento di standard minimi di qualità della vita, e che tale sussidio prevede l'elaborazione di un Progetto Terapeutico Abilitativo Personalizzato (Procedura Prot. N 6809  del 29 maggio 2008) predisposto dal centro di salute mentale e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 1997, e concordati con il comune di residenza della persona assistita.

Visto che la citata Circolare prevede che per accedere ai sussidi i Comuni debbano considerare tutte le entrate  derivanti da interventi nazionali e regionali […]

"  2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici,

escluso l' assegno di accompagnamento.

3. I minori, interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni (i limiti aggiornati e sono indicati in Determinazione PROT. N. 3631 REP. N.142 DEL 21 marzo 2012 sono - importo mensile individuale euro 475,36 e importo annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati euro 41.275,48.")

Visto come si legge nella Circolare che sono comprese nella determinazione del reddito "le erogazioni assistenziali (quali ad esempio a titolo, meramente esplicativo Legge 162, ritornare a casa, interventi immediati, assegni di cura, povertà estreme ecc…) oltre agli assegni per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici esclusa l'indennità di accompagnamento. Per i minori, interdetti o inabilitati il reddito imponibile è quello della famiglia di appartenenza (…) e che comprende pertanto anche il reddito individuale mensile del beneficiario del sussidio".

Considerato che già dalla prima lettura del testo della Circolare risulta perlomeno paradossale considerare come reddito imponibile dell'assistito (ovvero alla pari di reddito di lavoro autonomo o dipendente o di beni di altra natura) un servizio assistenziale erogato dalla pubblica amministrazione in forma indiretta ma a volte anche in forma diretta, non trattandosi di risorse che comunque in alcun modo possono essere utilizzate per spese voluttuari o personali di alcun genere, ma nella quasi totalità finalizzate alla fornitura in lavoro del servizio stesso (operatori sociali, educatori ecc. ecc.). Per analogia qualunque servizio erogato dalla Pubblica Amministrazione (dall'assistenza in agricoltura al lavoro dei funzionari pubblici per pratiche di edilizia, alla tradizionale assistenza domiciliare fino all'istruzione nelle scuole) secondo la logica dell'assessorato dovrebbe essere quantificato in reddito imponibile per il cittadino che ne usufruisce;

Considerato che vi è dunque una confusione e contraddizione nel testo della Circolare fra: da una parte, i servizi, le provvidenze assistenziali di natura economica (garantite a titolo risarcitorio di servizi non erogati dallo Stato) erogata solo a titolo della minorazione (pertanto indipendente dal reddito e  dall'età) e, dall'altra parte, le entrate provenienti dai sussidi (es. eventuali assegni per la povertà, o altri sussidi sociali monetari che non possono certamente essere confusi con servizi erogati), o da redditi derivati da trattamenti pensionistici (da lavoro ed, eventualmente, compresa la pensione di invalidità, che è una provvidenza economica che spetta a chi è inabile al lavoro ed è legata al reddito); prova di questa giusta distinzione è che nella procedura suddetta prevista dalla Circolare è che non viene conteggiata come reddito l' indennità di accompagnamento, mentre vengono conteggiati reddito – in contraddizione – appunto servizi come la Legge 162/98 o il "Ritornare a Casa".

 

Rilevato in particolare che non possono essere considerati tra tali entrate né i servizi erogati ai sensi della Legge 162/98 né i servizi erogati ai sensi del progetto Ritornare a Casa, in quanto appunto non costituiscono una erogazione monetaria ma finanziamenti per i piani di sostegno (in termini di ore di assistenza) alle persone con disabilità grave e loro familiari, e che i soggetti beneficiari e loro famiglie non intascano un soldo di tali finanziamenti;

Rilevato che dalle segnalazioni di molte famiglie, alcuni Comuni Sardi  stanno conteggiando nel reddito familiare per l'accesso al sussidio della Legge Regionale n.20/97 anche i finanziamenti assegnati con la legge 162/98 mentre altri chiedono di non ottemperare a tale procedura;

Considerata anche l'interessante e condivisibile nota dell'Unione di Comuni di Fenici, datata 27 giugno 2012, inviata all'Assessorato della Sanità e Politiche sociali dove si esprime la preoccupazione per la violazione di norme anche nazionali, oltre alla recente giurisprudenza della magistratura amministrativa, e che invita ragionevolmente l'Amministrazione regionale ad evitare contenziosi tra le Amministrazioni locali e l'utenza in grado di poter coinvolgere anche i funzionari coinvolti anche a titolo di responsabilità personale;

Considerato che tale procedura oltre che essere illegittima ed erronea, impedisce l'accesso alla Legge in oggetto, aumentando immotivatamente il reddito dell'assistito, e rischia di lasciare fuori da questo circuito assistenziale molte persone con  problematiche legate a salute mentale e autismo e loro famiglie già sfiancate dal forte carico assistenziale, in quanto li esclude appunto dal beneficio a causa di una soglia di limite di reddito, peraltro, vicina alla soglia di povertà, previsto in soli 475,36 euro mensili (!)

Rilevato che nella maggior parte dei casi le famiglie dei beneficiari del sussidio della Legge Regionale 20 sono costrette ad anticipare i finanziamenti a causa dei ritardi dell'erogazione stessa da parte della Regione e quindi dei Comuni

 

Interrogano l'Assessore della Sanità e Politiche Sociali

1.      Chiedendo tempestivamente di ritirare o in subordine modificare la citata Circolare e annullare l'applicazione che danneggia in maniera iniqua e insostenibile solo una piccola categoria di utenti in situazione di plurigravità accertata, che vede i servizi sociali comunali non in grado di rispondere in maniera improvvisa all'impoverimento del sostegno, anche al fine di evitare ulteriori contenziosi da parte delle famiglie e responsabilità personale nell'applicazione da parte di pubblici funzionari comunali;

 

2.      di monitorare con più efficacia l'applicazione della Legge Regionale 20 su tutto il territorio regionale, con preciso riferimento alle Linee Guida del 2008 ed in particolare al piano terapeutico abilitativo personalizzato e coprogettato con la famiglia del beneficiario, e  applicare una  tempestiva erogazione dei servizi di cui alla stessa, per migliorarne la qualità del servizio stesso e non gravare pesantemente sulle famiglie dei beneficiari.

Cagliari 20 luglio 2012

f.to

On Marco Espa, Francesca Barracciu, Elio Corda, Giannetto Mariani, Mario Bruno

3 commenti:

Loi Carlo ha detto...

loi carlo mi chiamo ho 58 anni abito a quartu sant'elena, sofro di una forte depressione, da due anni sono in cura nel centro mentale della asl nel 2011 ho fatto domanda per avere diritto al sussidio della legge reg. 20/97 siccome nel 2010 avevo percepito un reddito di euro 6.700,00, mi e stata respinta, nel gennaio di questo anno ho chiesto all'asitsente sociale asl di nuovo la presentazione di tale domanda,con la risposta da parte sua che ci avrebbe pensato lei,in quanto questa volta mi spettava non avendo reddito nel 2011,il progetto e stato approvato sia dalla asl e dal comune. però luficcio predetto del comune non mi vuole liquidare perchè dice che io nel 2011 non ho presentato nessuna domanda, la asl invece dice che mi spetta perchè la domanda era gia stata presentata,prima anche se era stata bocciata, per il reddito, si rinnovava anno dopo anno automaticamente. dicendomi addiritura che il comune aveva accetato il progetto, adesso chiedo io per potermi curare mi son dovuto vendere la casa, sono senza un lavoro ho due figli ne stanno appproffitando della mia situazione mentale, facendomi andare da un ufficcio all'altro senza un un risultato,causandomi uno stato psicologico brutto, mi anoo trascinato per un anno dicendomi che mi sarebbe liquidata, adesso mi sento dire che non mi spetta perchè dovevo fare di nuovo la domanda, non so più come comportarmi.Vorrei sapere se questa domanda rea da ripresentare nuovamente, oppure la asl ha ragione che si rinnovava automaticamente avendo nel 2011 i requisiti, come mi devo comportare potete contatarmi per un chiarimento al cell. 3455816663

Anonimo ha detto...

Cagliari Pino ho una figlia di 37 anni malata di schizofrenia grave con componente autistica a oggi 13 05 2016 tutti i problemi derivanti sono a mio carico, sono con pensione di vecchiaia e la Regione Sarda ancora non ha erogato i sussidi previsti,quanto dovremmo aspettare ancora ?

Marco Espa ha detto...

ciao Pino siamo in pista da tempo lo sai. Abbiamo evitato i tagli ma la regione è lenta non ha ancora deliberato. Fatti sentire.